Diritto processuale penale
Atti
22 | 06 | 2022
Testi della difesa e revoca ammissione: deducibilità immediata
Riccardo Radi
Con la sentenza n. 23191 del 9 giugno 2022, depositata il 14
giugno 2022, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito la
necessità da parte della difesa presente in udienza di dedurre immediatamente
la nullità dell’ordinanza che revoca l’ammissione di testi in difetto di
motivazione in merito alla superfluità.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato
che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di
motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità
di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto
della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma
2, c.p.p., corrispondente al principio della "parità delle armi"
sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art.
111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (da
ultimo, Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 16976).
Alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta
nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi
dell'art. 182, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che in caso contrario essa è
sanata.
Infatti, il disposto dell'art. 180 c.p.p., secondo cui la
nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile
dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova
un limite nella disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.p., che prevede una
eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al
caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo.
Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire
la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo.
Di conseguenza, anche volendo ritenere la motivazione dell'ordinanza del Tribunale che revocava tutti i testimoni indicati dalla difesa, in precedenza ammessi, sostanzialmente apparente e, quindi, insussistente (in effetti, la motivazione del provvedimento è particolarmente sintetica), correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sanata la (negata) nullità del provvedimento per non essere stata dedotta né nell'immediatezza né in sede di precisazione delle conclusioni.
Questa soluzione non contrasta con il principio sancito dal codice di rito secondo cui le ordinanze emesse nel corso del dibattimento devono essere proposte unitamente all'impugnazione della sentenza (art. 586 c.p.p.); in effetti, con l'atto di appello la difesa dell'imputato deduceva la nullità di un'ordinanza che era già stata sanata, cosicché l'impugnazione non poteva che essere rigettata sotto questo profilo.
Riferimenti Normativi: