Diritto penale
Reati in generale
21 | 07 | 2021
La tassatività delle cause di sospensione del corso della prescrizione e il divieto di analogia
Giacomo Zurlo
La
quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28336 del 23
giugno 2021 (dep. 21 luglio 2021) ha ricordato che, in virtù del principio di
legalità, i “casi” di sospensione del corso della prescrizione non possono
essere ampliati rispetto a quelli determinati dalla legge, pervenendosi,
altrimenti, a una non consentita applicazione analogica in malam partem dell’art. 159 c.p..
Secondo
i principi enucleati della Corte Costituzionale (anche di recente con la
sentenza 18 novembre 2020, n. 278), la determinazione della durata del tempo,
il cui decorso estingue il reato di prescrizione (art. 157, comma 1, c.p.),
ricade nell’area di applicazione del principio di legalità posto dall’art. 25,
comma 2, Cost.. Tale principio richiede che la persona accusata di un reato
abbia, al momento della commissione del fatto, contezza della linea di orizzonte
temporale entro la quale sussisterà, in ogni caso, la punibilità della condotta
contestata.
La
prescrizione, nel nostro ordinamento giuridico, costituisce un istituto di
natura sostanziale che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al
decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena, sicché
rientra nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale
enunciato dall’art. 25, comma 2, Cost. con formula di particolare ampiezza
(Corte Cost. 10 aprile 2018, n. 115; Corte Cost. 30 luglio 2008, n. 324; Corte
Cost. 23 ottobre 2006, n. 393). In definitiva, la prescrizione, pur
determinando, sul versante processuale, l’arresto della procedibilità
dell’azione penale, si configura come causa di estinzione del reato sul piano
più specificamente sostanziale.
Il
rispetto del principio di legalità comporta innanzi tutto che - come la
condotta penalmente sanzionata deve essere definita dalla legge con sufficiente
precisione e determinatezza, talché sarebbe costituzionalmente illegittima la
previsione di un reato in termini sostanzialmente indefiniti e generici –
parimenti la fissazione della durata del tempo di prescrizione deve essere
sufficientemente determinata (Corte Cost. n. 278/2020 cit.); in secondo luogo
opera il canone del tempus regit actum e
il correlativo divieto di irretroattività della legge penale di sfavore.
Il rispetto del principio di legalità coinvolge anche la disciplina della decorrenza, della sospensione e dell’interruzione della prescrizione stessa perché essa, nelle sue varie articolazioni, concorre a determinare la durata del tempo il cui decorso estingue il reato per prescrizione (artt. 159 e 160 c.p.). Il rispetto del principio di legalità impone che la persona incolpata di un reato deve poter avere previa consapevolezza della disciplina della prescrizione concernente sia la definizione della fattispecie legale, sia la sua “dimensione temporale”; quest’ultima risultante dalla (precisa) durata tabellare della prescrizione (art, 157 c.p.) e dalla (possibile) incidenza su di essa di regole processuali, quali quelle dell’interruzione e della sospensione. In sostanza la garanzia dei diritti fondamentali viene assicurata dalla previsione, ad opera di una legge in vigore al momento del fatto, di cause di sospensione che mutuano dal principio di legalità il requisito della determinatezza.
In questo contesto l’art. 159, comma 1, c.p., come sostituito dall’art. 6, comma 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha una funzione di cerniera (così Corte Cost. n. 278/2020 cit.) perché contiene, da una parte, una causa generale di sospensione – secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una particolare disposizione di legge – e dall’altra, una catalogazione di specifici “casi” tipizzati in cui opera la sospensione del corso della prescrizione: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori o su richiesta dell’imputato o del suo difensore; sospensione del procedimento penale per assenza dell’imputato, rogatorie all’estero.
Sul versante applicativo, conclude la Suprema Corte, le cause di sospensione del corso della prescrizione sono frutto di valutazioni vincolate del giudice (Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2018, n. 40150) e, dunque, i casi, determinati dalla legge, di sospensione non possono essere ampliati attraverso il ricorso al procedimento analogico.
Riferimenti Normativi: