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Diritto penale

Delitti

21 | 07 | 2021

Esercizio abusivo della professione sanitaria: irrilevante ai fini dell’integrazione del reato che l’atto compiuto non sia di competenza esclusiva del medico

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 28174 del 23 giugno 2021 (dep. 21 luglio 2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha delimitato l’ambito di applicazione del delitto di esercizio abusivo della professione di cui all’art. 348 c.p.

Il bene tutelato dal reato è rappresentato dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa; anche se ciò non esclude che possano assumere la veste di danneggiati dal reato quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal reato (Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2017, n. 32987).

È costante la linea interpretativa in base alla quale l'art. 348 c.p. è norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato e impongono l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette «professioni protette» (Cass. pen., sez. II, 7 marzo 2017, n. 16566).

Compito dell'interprete non è solo verificare se l'attività concretamente esercitata implichi il compimento di «operazioni» che solo chi è abilitato all'esercizio di una determinata professione può lecitamente eseguire: ciò che concreta l'elemento materiale del reato è, infatti, secondo le indicazioni offerte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto abilitato (Cass. pen., sez. un., 15 dicembre 2011, n. 11545).

Con particolare riguardo all'attività medica, sono state ritenute attività tipiche della professione: la diagnosi, cioè l'individuazione di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale; la profilassi, ossia la prevenzione della malattia; la cura, l'indicazione dei rimedi diretti ad eliminare le patologie riscontrate ovvero a ridurne gli effetti. Considerato, poi, che nell'attività medica si devono includere anche quelle operazioni che non hanno come obiettivo primario la diagnosi e la cura di una patologia ma che mirano all'eliminazione di un inestetismo per il tramite di tecniche chirurgiche o da eseguirsi in anestesia, occorre valutare se l'attività di rimozione di un tatuaggio sia in esse ricompresa alla luce del principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di abusivo esercizio della professione medico-chirurgica, non assume alcun rilievo il carattere non convenzionale e sperimentale del tipo di trattamento terapeutico praticato, se questo presenti caratteristiche di invasività e incidenza sull'organismo del paziente i cui effetti possono essere valutati solo da professionisti muniti di apposita abilitazione.

È noto che l'attività di tatuaggio si sostanzia nella inoculazione di pigmenti con microaghi nel derma: il tatuaggio è visibile attraverso lo strato più superficiale della pelle che è l'epidermide, ma il pigmento colorato risiede nel derma, che è il secondo strato della cute e che ha cellule più stabili dell'epidermide e, per tale proprietà, mantiene nel tempo la colorazione inoculata. E, indipendentemente dal metodo utilizzato – il quale può consistere anche nell’utilizzo di macchinari generalmente adottati nei centri estetici – integra l'elemento materiale del reato l'aver assunto in qualità di dermatologo l'incarico di rimuovere un tatuaggio, compiendo un'attività tipicamente riservata ad esercenti la professione medica (Cass. pen., sez. un., 15 dicembre 2011, n. 11545). 

Quindi, conclude la Suprema Corte, commette il reato di esercizio abusivo della professione l'imputato che abbia compiuto senza titolo atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, sono univocamente individuati come di competenza specifica di essa, e per aver fatto ciò con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 348 c.p.