Diritto penale
Reati in generale
21 | 07 | 2021
Il concorso tra l’associazione di stampo mafioso e quello finalizzata al traffico illecito di sostante stupefacenti
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28154 del 20 aprile 2021 (dep. 21 luglio
2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha vagliato il rapporto
tra la fattispecie associativa finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e quella di stampo mafioso
di cui all’art. 416-bis c.p.
In caso di concorso di norme penali che regolano la stessa
materia, il criterio di specialità (art. 15 c.p.) richiede che, ai fini della
individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza
di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza
tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto
strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli
elementi costitutivi che concorrono a definirle (Cass. pen., sez. un., 28
ottobre 2010, n 1235).
Per ciò che riguarda, nello specifico, la fattispecie
associativa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, questa
non si pone in rapporto di specialità con quella prevista dall'art. 416-bis c.p.,
per cui deve escludersi l'applicazione dell'art. 15 c.p. potendo configurarsi
il concorso formale di reati (Cass. pen., sez. VI, 18 maggio 2005, n. 35034): i
reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con
il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze
stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla
commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati
diversi (Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2008, n. 1149). Ciò perché i due
reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo l'ordine pubblico;
l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico – finalità tipica di tutti i
delitti associativi –, mira alla difesa della salute individuale e collettiva
contro l'aggressione della droga e della sua diffusione.
In effetti, il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 309 del 1990
presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'art. 416 c.p.,
perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere – vincolo
tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza
di una struttura adeguata allo scopo – aggiunge quello specializzante della
natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'art.
73, d.P.R. cit..
In particolare, l'elemento che caratterizza l'associazione di
tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del
quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto
dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico
dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis c.p.
ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta
sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione
di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di
concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero
esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali (Cass.
pen., sez. VI, 29 ottobre 2015, n. 563).
Tale sfera di dominio non deve necessariamente risolversi nel controllo di una determinata area territoriale: tuttavia essa assume il massimo rilievo quando il significato egemonico si proietta su un ambito territoriale. È dunque la prospettiva egemonica che delinea l'ulteriore connotazione di un'associazione non semplicemente dedita al narcotraffico, prospettiva nella quale i reati programmaticamente considerati assumono il valore di segmenti rivolti al conseguimento e alla conservazione di una posizione dominante, riconoscibile in un determinato contesto.
Quindi, qualora una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'articolo 416-bis c.p. e dell'articolo 74 del d.P.R. 309 del 1990, ma se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti e anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati.
Riferimenti Normativi: