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Diritto civile

Obbligazioni

17 | 06 | 2022

Le pretese risarcitorie scaturenti da un medesimo sinistro stradale e il «principio di infrazionabilità del credito»

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 19608 del 17 giugno 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della applicabilità, con riferimento alla pluralità di pretese creditorie scaturenti da un unico sinistro stradale, del principio di infrazionabilità del credito e delle conseguenze della sua violazione.

L’analisi è stata condotta alla stregua della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, proprio dei principi messi a fuoco da Cass. civ., sez. un. n. 4090/2017, che – com'è noto – ha affermato il principio secondo cui «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata».

Il che comporta, con specifico riguardo al frazionamento di pretese creditorie scaturenti da un unico sinistro stradale, che «il danneggiato, che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario», con la precisazione che «non integrano un interesse oggettivamente valutabile ed idoneo a consentire detto frazionamento, di per sé sole considerate, né la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi, in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento, né la semplice ricorrenza di presupposti processuali più gravosi per l'azione relativa ad una delle componenti del danno, soprattutto in caso di intervalli temporali modesti» (Cass. n. 8530/2020).

Alla luce di tali principi e a fronte di pretese risarcitorie scaturenti da un medesimo fatto generatore (incidente stradale) e tali, quindi, da essere inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato e da poter essere accertate separatamente solo a costo di una duplicazione di attività istruttorie e di una conseguente dispersione della conoscenza della medesima vicenda sostanziale, deve ritenersi che il ricorso alla tutela frazionata da parte del danneggiato può essere giustificato soltanto in presenza di un interesse oggettivamente valutabile della stessa; interesse che – nel caso di specie – non sussisteva essendo emerso (dalla stessa relazione medica prodotta dal danneggiato) che i postumi invalidanti conseguenti alle lesioni riportate nel sinistro si erano stabilizzati in epoca anteriore alla proposizione della domanda concernente i danni materiali; sicché non sussistevano ragioni oggettive che potessero fondare un interesse del creditore ad agire separatamente per il risarcimento dei danni alla persona.

Né merita accoglimento, ha concluso la Suprema Corte, la censura che lamenta l'eccessività della "sanzione" della improcedibilità della domanda successiva e suggerisce l'opportunità di utilizzare la "leva" del regolamento delle spese di lite: invero, sia l'esigenza di scoraggiare abusi del diritto da parte del creditore in danno del debitore che quella di evitare le ricadute in termini di aggravio dell'operatività del sistema giudiziario (che si verificherebbero in ogni caso se si intervenisse soltanto sulle spese processuali) comportano la necessità di mantenere fermo l'esito della improcedibilità, in difetto di un interesse obiettivamente apprezzabile del creditore al frazionamento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Cost.
  • Art. 111 Cost.
  • Art. 1175 c.c.
  • Art. 1375 c.c.