Diritto amministrativo
Organizzazione amministrativa
17 | 06 | 2022
Illegittimo prevedere tra i requisiti di idoneità morale richiesti per lo svolgimento dell’attività di controllo e di certificazione di prodotti agroalimentari biologici il non «essere interessati da procedimenti penali in corso»
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 152 del 17 giugno 2022, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma
contenuta nell’Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), D.L.vo 23 febbraio
2018, n. 20 – nella parte in cui prevede che, in funzione di assicurare il
requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e di assenza di
conflitto di interesse di cui all’art. 4, comma 6, lett. a), dello stesso
decreto legislativo, gli addetti all’attività di controllo e certificazione,
presso gli organismi di controllo e certificazione per l’agroalimentare e
l’ambiente, non devono «essere interessati da procedimenti penali in corso per
delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i
delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del
codice penale» – per contrasto con l’art. 3 Cost..
La reductio ad legitimitatem può essere operata mediante
l’espunzione della espressione «o essere interessati da procedimenti penali in
corso», non essendo possibile, per la pluralità delle soluzioni ipotizzabili,
anche la sostituzione con il riferimento ad una fase avanzata del procedimento
stesso o del processo. Più in particolare – come già rilevato – la disposizione
in esame prevede due ordini di presupposti applicativi della misura extrapenale
a carico del lavoratore addetto all’attività di controllo e certificazione: il
primo ordine di presupposti (provvedimenti di condanna definitivi o
“interessamento da” procedimenti penali in corso) riguarda i delitti di cui
agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis c.p., nonché i delitti
non colposi comunque puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; il secondo presupposto (condanne
comportanti l’interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni)
riguarda tutti gli altri reati. La reductio ad legitimitatem della norma
postula, unicamente, l’eliminazione dell’“interessamento da procedimenti penali
in corso”, quale circostanza integrante il primo presupposto, il quale viene
così ad essere costituito solo dai provvedimenti di condanna irrevocabili.
Nella fattispecie in esame – ha chiarito la Consulta – il bilanciamento tra l’interesse pubblico e gli altri interessi, anche privati, in gioco, è stato operato dal legislatore in maniera non equilibrata, con sacrificio non proporzionato di chi, essendo in possesso dei requisiti di moralità per esercitare l’attività di controllo, si trova ad essere «interessat[o] da procedimenti penali in corso» per determinati reati. Oltre all’incoerenza rispetto alla linea tendenziale dell’ordinamento di radicare il presupposto di operatività delle misure limitative extrapenali nell’avvenuto accertamento della responsabilità penale del sottoposto mediante l’emissione di una pronuncia di condanna (sia pure non definitiva), rileva, altresì, la circostanza che la capacità di una persona sottoposta a procedimento penale per determinati reati – e come tale «interessat[a] da procedimenti penali in corso» – viene oltre misura limitata per il fatto di essere inibita radicalmente fin dalla sola iscrizione nel registro degli indagati senza che sia emerso alcun fumus del reato medesimo. La valutazione dell’interesse ad evitare che l’attività di controllo e certificazione dei prodotti da agricoltura biologica sia esercitata da soggetti che abbiano commesso reati contro l’industria, il commercio o il patrimonio (o reati comunque puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni) è anticipata a tal punto da impedire lo svolgimento di un’attività lavorativa, quale conseguenza già dell’essere la persona “interessata” da un procedimento penale. Il principio di ragionevolezza viene posto in sofferenza proprio dall’estensione, coniugata all’automatismo della misura, la quale, pur se non esige che vi sia stato un accertamento irrevocabile del reato, richiede comunque un nesso affidabile – quale riflesso del diritto dell’indagato a non essere considerato colpevole, nel procedimento penale, sino all’emanazione di un provvedimento irrevocabile di condanna – tra la possibile responsabilità penale e l’idoneità a svolgere determinate attività richiedenti particolari requisiti di moralità. In proposito, giova ricordare che l’esigenza secondo cui «la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo» è stata tenuta presente dal legislatore nella recente delega legislativa conferita al Governo per le modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, tanto da essere elevata a specifico principio e criterio direttivo per il legislatore delegato (art. 1, comma 9, lett. s, L. 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»). Invece, nella disposizione sottoposta all’odierna verifica di legittimità costituzionale, il legislatore, nel definire il requisito di idoneità morale all’attività di controllo, ha omesso di operare un bilanciamento tra l’interesse della persona a conservare tale requisito, rilevante tanto più quando condiziona il diritto al lavoro (autonomo o subordinato), e l’interesse dello Stato a garantire i requisiti di idoneità morale richiesti per lo svolgimento dell’attività di controllo e di certificazione di prodotti agroalimentari biologici. Vi è al contrario, nella fattispecie, un totale sacrificio del primo interesse – non richiedendosi neppure il mero fumus della responsabilità penale – in misura, quindi, non proporzionata alla tutela del secondo.
Riferimenti Normativi: