Diritto processuale civile
Processo di cognizione
21 | 07 | 2021
La decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza notificata ad un collegio di difensori composto dalla parte in autodifesa e da un avvocato terzo
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 20908 del 21 luglio 2021, la seconda sezione
civile Corte di Cassazione ha indicato da quale momento decorre il termine per l’impugnazione
della sentenza indirizzata ad un collegio di difensori, composto dalla parte in
autodifesa, con qualifica di patrocinio, e da un avvocato terzo.
Quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a
mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica
della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre
dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario
– sempreché questi non sia esercente fuori dal circondario e non eligente
domicilio ex art. 82, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – atteso che i poteri, le
facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a
quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la
conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte (Cass. civ., sez. lav., 4
febbraio 2011, n. 2774).
Nella specie, la nomina dell’avvocato, aggiungendosi alla difesa in proprio, non l’ha fatta venire meno secondo quanto, del resto, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità a mente della quale “la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.” (Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2017, n. 8525). Del resto, la notifica della sentenza alla parte che si difende in proprio, regolarmente eseguita nel suo studio professionale, al pari di quella effettuata al suo co-difensore, peraltro avente la medesima domiciliazione, è a maggior ragione idonea a far decorrere il termine breve tenendo conto dell'ordine cronologico di perfezionamento. Infatti, la parte che – avendo la necessaria qualifica professionale – si difenda in proprio, è in grado di valutare tecnicamente la sentenza che le sia stata notificata e gli effetti della relativa notifica: anche in siffatto caso però non viene meno la regola secondo cui il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche ove effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte (Cass. civ., sez. lav., 2774/1011 cit.).
Per completezza argomentativa, conclude la Suprema Corte, quanto al luogo della notificazione, la regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c. – secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi –, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo quest'ultimo, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio (Cass. civ., sez. un., 19 marzo 2020, n. 7454).
In termini generali, infatti, va affermato che la nomina, anche se effettuata nel corso del giudizio, di un secondo procuratore, che si aggiunga alla c.d. autodifesa, di per sé sola non autorizza, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in subordine alla prima, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a sé un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2017, n. 8525; Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2007 n. 16709).
Riferimenti Normativi: