Diritto civile
Tutela dei Diritti
16 | 06 | 2022
Italia condannata per l’inerzia delle autorità di fronte a gravi accuse di violenza domestica
Denise Campagna
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con sentenza del 16
giugno 2022, ha riscontrato una violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo da parte dell’Italia. La disposizione stabilisce che: “Nessuno
può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
La ricorrente ha rappresentato alla Corte di aver subito violenze
domestiche ad opera del marito a partire dalla loro separazione avvenuta nel 2013. La
donna ha sporto sette denunce tra novembre 2015 e dicembre 2019, sostenendo che
suo marito l’ha maltrattata, ha minacciato di ucciderla, l’ha colpita con un
casco, ha posizionato dei dispositivi di registrazione nella sua casa, l’ha
perseguitata e molestata, si è intromesso illegalmente nella sua vita privata,
le ha rubato la posta e ha anche maltrattato i loro tre figli. Alcune delle
denunce presentate dalla ricorrente non sono state prese in considerazione perché
i pubblici ministeri hanno riscontrato che non erano sufficientemente
dettagliate o che le sue dichiarazioni non erano sufficientemente affidabili. Il
marito è stato rinviato a giudizio solo per aver colpito la ricorrente con un
caso da motociclista, provocandole lividi e una distorsione; la prima udienza si
è tenuta ad aprile 2021. Dal 2016 pende un procedimento per mancata
corresponsione degli alimenti nei confronti dell’uomo. Inoltre, nel
procedimento civile per la separazione giudiziale del 2018, anche i servizi
sociali hanno sporto denuncia, affermando che i bambini erano in pericolo. La
segnalazione è stata aggiunta al fascicolo di un'indagine in corso per reati di
furto, diffamazione e mancato rispetto di un'ingiunzione del tribunale in
merito al mancato pagamento degli alimenti, ma non è stata condotta alcuna
indagine sul reato di maltrattamenti presumibilmente commessi ai danni dei bambini.
L'indagine sulle altre denunce è pendente dal 2016. Basandosi sull’art. 3 (Proibizione
della tortura) della Convenzione, la ricorrente ha affermato che le autorità
italiane sono state più volte allertate in merito ai maltrattamenti subiti dal
marito ma non hanno adottato misure adeguate e appropriate per proteggere lei e
i suoi figli, non riuscendo a prevenire ulteriori episodi di violenza
domestica.
In merito all'applicabilità dell'art. 3 della Convenzione, la
Corte Europea ha rilevato che i maltrattamenti subiti dalla ricorrente e dai
suoi figli sono stati documentati dai carabinieri e dall'ospedale. Il
comportamento minaccioso del marito ha fatto sì che la donna vivesse nel timore
di subire ulteriori e ripetute violenze per un lungo periodo, come attestano le
varie denunce e richieste di protezione rivolte alle autorità giudiziarie. Tuttavia,
l'atteggiamento delle autorità, che hanno considerato la situazione come un
conflitto tipico caratteristico di alcune separazioni e non hanno offerto
alcuna protezione alla ricorrente, hanno contribuito ad aggravare i sentimenti
di ansia e impotenza che la donna ha provato a causa dei maltrattamenti subiti.
Tali circostanze hanno superato la soglia di gravità richiesta dall'art. 3
della Convenzione.
I giudici di Strasburgo hanno rilevato che il quadro giuridico italiano è complessivamente adeguato a garantire una tutela contro atti di violenza da parte di privati. Inoltre, le misure legali e operative disponibili forniscono alle autorità competenti una gamma sufficiente di strumenti di protezione, che sarebbero stati adeguati e proporzionati al livello di rischio posto dal caso di specie. Sebbene i carabinieri abbiano svolto un'autonoma, proattiva e completa valutazione del rischio, tenendo debitamente conto del particolare contesto dei casi di violenza domestica, e abbiano chiesto misure di tutela alla luce di un rischio reale e immediato per la vita della ricorrente e dei suoi figli, i pubblici ministeri incaricati non hanno mostrato la speciale diligenza richiesta nella risposta immediata alle accuse di violenza domestica addotte dalla ricorrente. È emerso, infatti, che i rischi di reiterazione della violenza non sono stati adeguatamente valutati o presi in considerazione: tale inerzia ha creato una situazione di impunità che ha portato ad una escalation di violenze domestiche.
Per quanto riguarda il dovere di indagare, la Corte Europea ha sottolineato che è necessaria una diligenza speciale nel trattare i casi di violenza domestica e ha ritenuto che la natura specifica di tale violenza, riconosciuta nel preambolo della Convenzione di Istanbul, debba essere presa in considerazione nel contesto dei procedimenti interni. L’incapacità delle autorità italiane di condurre un'indagine efficace sulle accuse credibili di maltrattamenti e di garantire che l'autore fosse perseguito e punito, ha portato la Corte Europea a concludere che lo Stato convenuto abbia violato il suo dovere di indagare sui maltrattamenti in questione: il modo in cui le autorità nazionali hanno esercitato l'azione penale nel caso si è qualificata come inerzia giurisdizionale e non è stata considerata conforme ai requisiti dell'art. 3 della Convenzione, in violazione dei suoi aspetti procedurali e sostanziali.
Riferimenti Normativi: