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Diritto processuale penale

Impugnazione

21 | 07 | 2021

La rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello incardinato dalla parte civile

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 28318 del 18 maggio 2021 (dep. 21 luglio 2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa decisiva in appello in caso di impugnazione della parte civile.

La giurisprudenza di legittimità ha oramai adottato da tempo la linea interpretativa secondo cui il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale (Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2020 n. 15259; Cass. pen., sez. V, 15 aprile 2019, n. 32854).

Si è sottolineato, peraltro, come la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione. Tale modifica normativa ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale il dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione, in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, e il canone al di là di ogni ragionevole dubbio, in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova (Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800)

La garanzia del giusto processo implica, infatti, che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2013, n. 37592).

Di conseguenza, tale garanzia conduce a ritenere che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, sia obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale.

A ragionare altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento così marcata tra le garanzie delle quali godrebbe l'imputato nel caso in cui fosse impugnata la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti agli effetti penali e quelle di cui sarebbe destinatario l'imputato nei cui confronti fosse proposta impugnazione ai soli effetti civili, da travalicare senza dubbio la ragionevolezza legislativa, che, nell'ottica dell'art. 3 Cost., deve guidare pur sempre la legittimità costituzionale delle scelte normative (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065). 

Dunque – conclude la Suprema Corte – anche a seguito dell’impugnazione per i soli effetti civili, nel caso in cui venga in rilievo il ribaltamento di una sentenza del giudice di pace in appello per una rivalutazione della prova dichiarativa decisiva, l'esclusione del vizio di motivazione dal novero delle impugnazioni consentite avverso le sentenze di secondo grado che agiscano nell'ambito del "sistema" processuale autonomo facente capo al D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 – così come modificato dall'art. 9, D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11, che ha limitato il ricorso per cassazione alle sole lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. – non incide sulla censurabilità della mancata rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa decisiva, che si attiva nel cono d'ombra (e con la spinta propulsiva) di principi di rango superiore a quello della legge ordinaria e di valore costituzionale, e cioè il principio del giusto processo – di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario – che, a sua volta, è di matrice tanto costituzionale quanto convenzionale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 111 Cost.
  • Art. 603 c.p.p
  • Art. 606 c.p.p
  • D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274
  • L. 23 giugno 2017, n. 103
  • Art. 9, D.L.vo 6 febbraio 2018, n. 11