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Diritto penale

Reati in generale

21 | 07 | 2021

Il superamento dei limiti del diritto di cronaca giudiziaria e la (eccezionale) pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 28340 del 26 giugno 2021 (dep. 21 luglio 2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha riaffrontato il tema del diritto di cronaca giudiziaria e del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

I requisiti che la giurisprudenza di legittimità, sia per quanto concerne il diritto di critica che quello di cronaca, ha individuato per ritenere integrata la scriminante in parola sono l'interesse sociale alla conoscenza, la continenza del linguaggio e la verità del fatto narrato; quanto a quest'ultimo requisito, la scriminante può essere ritenuta nella forma putativa laddove, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51619).

Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, ai fini della configurabilità dell'esimente, il cronista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio: la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale, mentre, ove informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano rielaborate e offerte nell'ambito di ricostruzioni o ipotesi giornalistiche che ambiscano ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza.

La notizia, ove attinta da un provvedimento giudiziario, deve essere riportata in termini rispondenti a quelli ricavabili da quest'ultimo e all'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, donde la scriminante in parola non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. In caso contrario, risulterà integrato il reato previsto dall’art. 13, L. 8 febbraio 1947, n. 1948 che “puniva” la diffamazione “con la pena congiunta della reclusione e della multa"; su tale norma, infatti, si è registrato il recentissimo intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 150 del 22 giugno 2021, ha sancito l'illegittimità del menzionato art. 13, reputato incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU.

L'applicazione della pena detentiva è, infatti, divenuta ormai incompatibile con l'esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri.

La tutela della reputazione individuale, tuttavia, può, a determinate condizioni, escludere l'attrito con gli artt. 21 Cost. e 10 CEDU della previsione della pena detentiva per la diffamazione, rendendo recessiva, nello scrutinio sul trattamento sanzionatorio, la tutela della libertà di espressione dei giornalisti nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica. Ed è, appunto, nel quadro del confronto tra questi due diritti che la Consulta non ha escluso in assoluto la sanzione detentiva, sempre che la sua applicazione sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica. 

Quindi, concludono i giudici di legittimità, in caso di esclusione dell’esimente della cronaca giudiziaria e di comminazione della pena della reclusione per il reato di diffamazione a mezzo stampa, è oggi quanto mai necessario attuare un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata secondo la direttrice teorica segnata dall'intervento della Consulta, al fine di valutare se la condotta addebitata rientri nella nozione di eccezionale gravità del fatto: solo nel caso in cui questa verifica si concluda con esito positivo, all'imputato potrà essere comminata la pena detentiva, viceversa da espungere dal quadro sanzionatorio nel caso in cui il giudizio di inquadramento del fatto nella nozione anzidetta si concluda in senso negativo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 51 c.p.
  • Art. 595 c.p.
  • Art. 13, L. 8 febbraio 1947, n. 1948
  • Art. 21 Cost.
  • Art. 10, CEDU