Diritto penale
Delitti
14 | 06 | 2022
Il discrimen tra connivenza non punibile e concorso nel reato: la responsabilità del familiare convivente
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 23081 del 10 febbraio 2022 (dep. 14 giugno 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.
Sulla scorta di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha, ad esempio, ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina (Cass. pen., sez. III, 16 luglio 2015, n. 34985; conforme, Cass. pen., sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 44633 che ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione in cui erano custoditi cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti, non celate in unico luogo, e di strumenti idonei al confezionamento delle dosi).
Alla stregua dei principi che precedono, nel caso di specie la Suprema Corte ha ravvisato l'esistenza del concorso penalmente rilevante nella condotta di chi, appunto, aveva messo a disposizione il proprio alloggio rivelatosi non solo centro di deposito dello stupefacente ma anche luogo di riferimento per lo spaccio. Ha ricordato, inoltre, che in linea generale che il reato di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno morale, nel reato a ascritto a quest'ultimo (Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2021, n. 282). In definitiva, la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (Cass. pen., sez. VI, 15 novembre 2019, n. 52116; era stato così ritenuto indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la droga era stata rinvenuta, precisando che l'ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell'abitazione si svolgeva una attività collettiva di detenzione e spaccio).
La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 c.p. è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Cass. pen., sez. IV, 20 novembre 2020, n. 34754).
Riferimenti Normativi: