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Diritto processuale penale

Giudizio

14 | 06 | 2022

Incostituzionale l’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi, la facoltà dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 146 del 14 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p., la facoltà dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli.

Una fitta serie di pronunce della Consulta ha adeguato il principio di fluidità dell’imputazione, che costituisce un dato caratterizzante del nostro sistema processuale anche in sede dibattimentale, al diritto di difesa presidiato dall’art. 24 Cost. quale «principio supremo» dell’ordinamento costituzionale» (sentenze n. 18 del 2022, n. 238 del 2014, n. 232 del 1989 e n. 18 del 1982). In particolare, tali pronunce hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono all’imputato l’accesso a riti alternativi nell’ipotesi di nuove contestazioni, progressivamente superando – come ben sottolinea il rimettente – l’originaria distinzione tra nuove contestazioni dibattimentali cosiddette “patologiche” e nuove contestazioni “fisiologiche” (sul punto, si veda in particolare la ricapitolazione svolta dalla sentenza n. 141 del 2018). Ciò in omaggio a una duplice esigenza: salvaguardare la pienezza del diritto di difesa dell’imputato, che comprende il diritto di optare per il rito alternativo alle condizioni stabilite dal legislatore, ed evitare l’irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato che abbia potuto confrontarsi con una imputazione completa prima dell’inizio del dibattimento e quello rispetto al quale l’imputazione sia stata precisata o integrata soltanto nel corso del dibattimento, quando il termine per la scelta del rito alternativo è ormai scaduto. La scelta del rito deve, in effetti, poter essere effettuata dall’imputato – assistito dal proprio difensore – con piena consapevolezza delle possibili conseguenze sul piano sanzionatorio connesse all’uno o all’altro rito, in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero; sicché, di fronte a un mutamento dell’imputazione, ragioni di tutela del suo diritto di difesa e del principio di eguaglianza impongono che sia sempre consentito all’imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni. Quanto alla sospensione del procedimento con messa alla prova, essa può essere richiesta a fronte della nuova contestazione di un fatto diverso ex art. 516 c.p.p. (sentenza n. 14 del 2020) e di una circostanza aggravante ex art. 517 c.p.p. (sentenza n. 141 del 2018). I principi espressi nelle pronunce menzionate impongono che anche tale residua preclusione sia rimossa, con conseguente restituzione dell’imputato nel diritto di esercitare le proprie scelte difensive – ivi compresa la richiesta di messa alla prova – anche nell’ipotesi oggetto delle odierne censure. Pertanto, anche rispetto all’ipotesi di nuove contestazioni di reati connessi ex art. 517 c.p.p., dovrà riconoscersi all’imputato la facoltà di chiedere la messa alla prova, che la sentenza n. 14 del 2020 ha già esteso all’ipotesi di contestazione di un fatto diverso. Non osta a tale conclusione la circostanza che la messa alla prova verrebbe in questo caso – a differenza delle ipotesi oggetto delle sentenze n. 141 del 2018 e n. 14 del 2020 – ad essere concessa non in relazione a un unico reato, bensì a più reati in concorso fra loro. La previsione di cui all’art. 168-bis, comma 4, c.p. – secondo cui la sospensione del procedimento «non può essere concessa più di una volta» – non esclude infatti la concedibilità della messa alla prova ogniqualvolta venga contestato più di un reato, quando – come nella fattispecie del giudizio a quo – per ciascuno dei reati in concorso sia astrattamente applicabile l’istituto della messa alla prova (Cass. pen., sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112). Le peculiarità della sospensione del procedimento con messa alla prova imporranno piuttosto all’imputato, in tal caso, di scegliere se chiedere di essere sottoposto alla messa alla prova, ovvero se proseguire il processo nelle forme ordinarie, rispetto a tutti i reati contestati, compresi quelli oggetto dell’imputazione originaria. La ratio dell’istituto impone, in effetti, di distinguere la situazione all’esame da quella relativa al recupero del rito abbreviato, decisa dalla sentenza n. 237 del 2012, in cui la Consulta aveva ritenuto che la richiesta del rito dovesse in tal caso riferirsi ai soli reati oggetto di nuove contestazioni dibattimentali, senza che «l’imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all’intera platea delle imputazioni originarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta». Diversamente da quanto accade nel rito abbreviato, nella messa alla prova convivono un’anima processuale e una sostanziale. Da un lato, l’istituto è uno strumento di definizione alternativa del procedimento, che si inquadra a buon diritto tra i riti alternativi (sentenze n. 14 del 2020, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015); al contempo, esso disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla pena, ma con innegabili connotazioni sanzionatorie (sentenza n. 68 del 2019), che conduce, in caso di esito positivo, all’estinzione del reato. Proprio tale accentuata vocazione risocializzante, come ha giustamente evidenziato la giurisprudenza di legittimità, si oppone alla possibilità di una messa alla prova “parziale”, ossia relativa ad alcuni soltanto dei reati contestati (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 aprile 2021, n. 24707; Corte di cassazione, sentenza n. 14112 del 2015). Piuttosto, l’imputato dovrà essere rimesso in condizione di optare per la messa alla prova anche con riferimento alle imputazioni originarie, intraprendendo così quel percorso al quale avrebbe potuto orientarsi sin dall’inizio, ove si fosse confrontato con la totalità dei fatti via via contestatigli dal pubblico ministero. Una tale scelta dell’imputato non esclude d’altronde che l’istituto conservi la propria fisiologica funzione deflattiva anche in questa ipotesi, determinando comunque l’interruzione del processo e l’estinzione del reato nel caso di esito positivo della messa alla prova. Il che consente sia di evitare lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, sia di eliminare ogni altro contenzioso legato all’impugnazione della sentenza di primo grado.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 24 Cost.
  • Art. 168-bis c.p.
  • Art. 12 c.p.p.
  • Art. 517 c.p.p.