Diritto civile
Obbligazioni
10 | 06 | 2022
L'azione di ripetizione di indebito in caso di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici nel caso di contratto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 18815 del 10 giugno 2022, la prima sezione
civile della Corte ha chiarito alcuni importanti aspetti in tema di decorrenza
della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo fatto
valere da soggetto vincolato a banca da rapporto di conto corrente bancario.
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di
una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto
di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta
all'ordinaria prescrizione decennale che inizia a decorrere, nell'ipotesi in
cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista,
non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura
del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti,
nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale
far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto
alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa
restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una
prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in
favore dell'accipiens (in questo senso: Cass. civ., sez. un., n. 24418 del
2010; Cass. civ. n. 24051 del 2019).
Quanto all'onere della prova circa la natura delle rimesse, se aventi natura ripristinatoria ovvero solutoria, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte: invero, come non si richiede ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione che il correntista specifichi una ad una le rimesse dallo stesso eseguite che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c., in modo simmetrico, la banca che eccepisca la prescrizione non può essere gravata dall'onere di indicare i versamenti solutori (in questo senso, cfr., in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza, Cass. civ., sez. un., n. 15895 del 2019; nello stesso senso: Cass., n. 7013 del 2020; Cass. n. 9462 del 2020; Cass. n. 14958 del 2020). In buona sostanza, una volta che chi agisca in ripetizione di indebito abbia provato l'esistenza dell'apertura di credito e il massimale dell'affidamento e depositato gli estratti periodici relativi all'intero rapporto, egli non è tenuto a indicare, una per una, le rimesse di natura solutoria e quelle di natura ripristinatoria; così come la banca che eccepisca la prescrizione del diritto non è tenuta anche a tale ulteriore indicazione.
Nel caso di contratto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito: hanno natura solutoria i versamenti che hanno la funzione di eliminare ovvero ridurre il c.d. "scoperto" di conto corrente, ossia il debito del correntista per la parte eccedente l'affidamento accordatogli; hanno invece funzione ripristinatoria (e non costituiscono quindi pagamento in senso giuridicamente rilevante) quei versamenti che si mantengano nei limiti del concesso affidamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 6195 del 2020). Per stabilire, dunque, se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione, rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all'interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 9141 del 2020). Quanto alla questione relativa all'applicazione del meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., in rapporto derivato da contratto di conto corrente bancario cui accede un'apertura di credito si osserva che tale meccanismo trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; con la conseguenza che non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (in questo senso, cfr.: Cass. n. 3858 del 2021).
Riferimenti Normativi: