Diritto amministrativo
Processo amministrativo
20 | 07 | 2021
Il c.d. principio di assorbimento nei concorsi pubblici
Cristina Tonola
La
quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5469 del 20 luglio 2021,
intervenendo in materia di concorsi pubblici, ha chiarito i presupposti per l’operatività
del c.d. principio di assorbimento determinante l’improcedibilità del gravame
contro il provvedimento di non ammissione formulato dall’amministrazione.
La
giurisprudenza amministrativa ha elaborato il principio dell’assorbimento relativamente
alla casistica del superamento degli esami di maturità (o di promozione alla
classe superiore): in forza di tale principio, l’iniziale giudizio negativo di
ammissione espresso dalla commissione di classe è assorbito dall’ammissione con
riserva da parte del giudice amministrativo, con conseguente improcedibilità
del ricorso avverso l'originario provvedimento di non ammissione. Esso si basa,
in particolare, sulla considerazione che la promozione alla classe superiore o
il superamento di un esame presuppongono, la prima, una valutazione positiva
del candidato che si estrinseca su un programma più ampio di quello svolto
nella classe inferiore, il secondo, un apprezzamento globale del candidato,
sicché in entrambe le ipotesi il giudizio positivo si pone su di una nuova
verifica che si viene a porre come circostanza esterna e sopravvenuta rispetto
a quella precedente di non ammissione (Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 1999, n.
2098).
In
generale, tale principio non è utilizzabile nel caso di concorso, in cui
l'accertamento di determinati requisiti non si sovrappone in relazione al
medesimo aspetto (maturità del candidato ritenuta insussistente nel previo
giudizio di non ammissione), ma riguarda anche aspetti (possesso dei titoli e
preparazione, in prove scritte e orali) diversi sulle capacità e sul rendimento
(Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 438).
Per
quanto concerne, poi, l’ipotesi del candidato che abbia superato la prova orale
dell’esame di avvocato, a seguito di un atto di ammissione alla stessa adottato
dall’amministrazione in esecuzione di una sentenza di primo grado appellata, presenta
caratteristiche in parte diverse da quella nel cui contesto la giurisprudenza
ha elaborato il principio in esame: l'ammissione alla prova orale costituisce
senz’altro un presupposto indispensabile per l’espletamento della stessa; inoltre,
sia l’originaria valutazione di non ammissione alla prova orale sia la
valutazione positiva del candidato in sede di prova orale sono formulate dalla
medesima commissione nell’ambito di un procedimento unitario.
Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il principio dell’assorbimento anche in questi casi (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2002, n. 3). L'improcedibilità del ricorso o dell'appello, infatti, ben potrebbe discendere dalla adozione di atti diversi e ulteriori (in sostanza un autonomo ripensamento in sede amministrativa sulla negata, in precedenza, ammissione) rispetto a quelli costituenti esecuzione della misura cautelare (o della sentenza) del giudice amministrativo: qualora l'amministrazione medesima, invero, in esecuzione di detta decisione, non si sia limitata ad ampliare la motivazione del giudizio negativo già emesso, ma abbia proceduto ad un nuovo e autonomo giudizio, stavolta favorevole, sugli elaborati del candidato, l’impugnazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, venendo il precedente giudizio negativo assorbito nel nuovo giudizio positivo (Cons. Stato, Ad. Plen., 3/2002, cit.). Invero, l’attività amministrativa non si esaurisce sempre nella semplice rinnovazione del provvedimento annullato dal T.A.R., ma spesso comporta il compimento di ulteriori atti che hanno come presupposto logico e giuridico il nuovo provvedimento adottato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Va da sé che tali considerazioni, circa l’operatività del principio dell’assorbimento, come sopra declinato, valgono anche per le procedure concorsuali che presentano analoghe caratteristiche, quali, ad esempio, quelle che prevedono un’eventuale fase preselettiva, una prova scritta ed una orale, in cui, analogamente, il successivo giudizio positivo dell’amministrazione, basato su di una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quello precedente di non ammissione relativo ad una anteriore fase concorsuale,soddisfa l’interesse del candidato e, attesa l’inutilità del provvedimento giurisdizionale, fa, dunque, venire meno l’interesse all’impugnazione di tale provvedimento di non ammissione.
Riferimenti Normativi: