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Diritto penale

Delitti

08 | 06 | 2022

La libertà di difesa non comprende la facoltà di offendere

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 22376 del 24 marzo 2022 (dep. 8 giugno 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito applicativo della scriminante ex art. 598 c.p., relativa alle offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.

Secondo pacifica giurisprudenza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 598 c.p. è necessario che le espressioni ingiuriose siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria e concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (Cass. pen., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 8421). L’espressione oggettivamente ingiuriosa non deve essere quindi gratuita, ma deve essere funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non potendo costituire il mero richiamo ad esigenze difensive il pretesto per svillaneggiare impunemente le parti processuali. Come ha evidenziato la Corte costituzionale, la tutela della libertà della difesa, che potrebbe non essere efficiente se non fosse libera dalla preoccupazione di possibili incriminazioni per offese all'aItrui onore e decoro, non attribuisce infatti una singolare facoltà di offendere (Corte Cost., 7 ottobre 1999, n. 380). 

Sul tema dell’abuso delle facoltà difensive, si è già da tempo pronunciata la giurisprudenza di legittimità, ponendo in risalto anche i pronunciamenti delle istanze giudiziarie sovranazionali sul tema (Cass. pen., sez. un., 29 settembre 2011, n. 155). Il diritto di  difesa  trova  invero  il  suo  limite  quando  trasmodi  “in  forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale” (Cass. civ., 15 novembre 2007, n. 23726) o si manifesti in condotte “manifestamente contrarie alla finalità per la quale il diritto è riconosciuto” e che ostacoli il buon funzionamento dell’autorità giudicante e il buono svolgimento del procedimento dinanzi ad essa (Corte EDU, 18 novembre 2011, Petrovic c. Serbia) o per far valere un diritto che confligge con gli scopi di questo (Corte U.E., 20 settembre 2007, Tum e Dari, § 64; 21 febbraio 2006, Halifax e a., e ivi citate, § 68). Muovendo dagli arresti della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo, la Suprema Corte ha enucleato la nozione di abuso del processo,  quale  vizio,  per  sviamento, della funzione, che si realizza quando l’imputato realizza uno “sviamento” della funzione dei diritti o delle facoltà che l'ordinamento processuale astrattamente gli riconosce, esercitandoli  per scopi diversi da quelli per i quali gli sono riconosciuti.

Muovendo da tali premesse, nel caso in esame la Suprema Corte ha escluso che le offese pronunciate dall’imputato nei confronti del magistrato giudicante – che, secondo la tesi difensiva, erano da porsi in stretta correlazione con l’atto di ricusazione – rientrassero nell’ambito scriminato dall’art. 598 c.p. Difatti, il ricorrente non ha dimostrato di aver presentato un formale atto di ricusazione ai sensi dell’art. 37 c.p.p.: senza la formalizzazione dell’atto di ricusazione (il ricorrente dichiarava infatti in udienza di voler di seguito “integrare” nei termini la ricusazione), la dichiarazione resa in udienza finisce per essere soltanto il volano di gratuite ed impunite offese prive di un aggancio a reali e effettive esigenze difensive. Inoltre, e in ogni caso, le offese rivolte al giudicante fuoriuscivano dalla stessa astratta possibilità di giustificare un atto di ricusazione. Le argomentazioni poste a sostegno della dichiarazione resa in udienza si risolvevano infatti in un attacco gratuito e offensivo alla professionalità del magistrato nella conduzione dei processi (accusato di “preparazione ... quantomeno approssimativa o in mala fede”, di “ignoranza evidente” e di “professionalità assolutamente carente”), sol per questo ipotizzando una “conclamata inimicizia grave” a giustificazione della dichiarazione resa in udienza. Non costituiscono invero motivo di ricusazione asserite violazioni di legge o anche discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, riguardanti aspetti interni al processo risolvibili con il ricorso ai rimedi apprestati dall’ordinamento processuale (Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2010, n. 11968). Il sentimento di grave inimicizia, rilevante per la ricusazione, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte (Cass. pen., sez. VI, 13 marzo 2018, n. 22540), salvo che presenti aspetti “talmente anomali e settari” da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 598 c.p.