Diritto processuale penale
Impugnazione
20 | 07 | 2021
Il limite al controllo di legittimità sulla motivazione e il c.d. travisamento della prova
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28044 del 23 marzo 2021 (dep. 20 luglio
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sui limiti
del sindacato sulla motivazione da parte dei giudici di legittimità, con
particolare riferimento al c.d. “travisamento della prova”.
In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito
del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano
esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. pen., sez. un., 13
dicembre 1995, n. 930).
Con specifico riferimento al "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché, nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione, infatti, non è volto a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il limite così posto al controllo di legittimità non può, quindi, essere superato deducendo il c.d. travisamento della prova che – ferma restando la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito –, ricorre soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2018, n. 38431).
La novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, infatti, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" – che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo – non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa e obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Quindi, conclude la Suprema Corte, qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (ad es., deposizione testimoniale o dichiarazione di un collaboratore di giustizia), l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile.
Riferimenti Normativi: