Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
07 | 06 | 2022
I limiti alla ammissibilità della querela di falso
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 18328 del 7 giugno 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha tracciato l’ambito di operatività della querela di falso. Occorre, invero, tener ferma sul piano concettuale la distinzione tra: a) autenticità della sottoscrizione; b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita; c) veridicità della dichiarazione medesima. I primi due concetti attengono alla «verità del documento» e riguardano il suo contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell’esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica. L’autenticità attiene più precisamente alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il sottoscrittore attribuisce a se stesso la paternità della dichiarazione; riconosciuta l’autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione dal soggetto che ne appare, appunto, come sottoscrittore. La genuinità attiene invece più specificamente al documento ed al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne è stato l’autore, o in data o in luogo diverso da quello vero; le seconde consistendo invece nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione. Veridicità della dichiarazione è, infine, ancora diversa qualificazione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima; presuppone la «verità del documento» nei sensi detti e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate. Qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma. Per restare sul piano delle puntualizzazioni lessicali, va ora detto che, per converso, il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale; nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto. La querela di falso si correla all’una e all’altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l’efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità del documento e alla veridicità del suo contenuto. Occorre, infatti, tener presente che la principale caratteristica della querela di falso, e segnatamente di quella proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c.. Il che significa anche che essa investe — e si rende necessaria in quanto si tratti di investire — l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) «nei rispettivi limiti di operatività» (Cass. n. 47 del 11 gennaio 1988). Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell’atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza. Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14 maggio 2019; n. 47 del 1988, cit.; n. 3667 del 13 aprile 1987; n. 3042 del 4 maggio 1983; n. 2857 del 18 maggio 1979; n. 534 del 6 febbraio 1978). Nel caso, dunque, della scrittura privata riconosciuta, o non disconosciuta, la querela di falso è (l’unico) rimedio volto (e idoneo) ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore; ad escludere cioè che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento al testo stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l’attribuibilità al suo apparente autore. Deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal senso Cass. n. 3776 del 1987, cit., cui adde Cass n. 2284 del 19 marzo 1996; n. 2483 del 9 aprile 1986; n. 1224 del 19 febbraio 1980) ovvero un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento (Cass. n. 19626 del 18 settembre 2020; n. 8925 del 2 luglio 2001; n. 6375 del 25 novembre 1982) o per denunziare una violazione fiscale (Cass. n. 5515 del 27 ottobre 1984), fatti tutti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova.
Riferimenti Normativi: