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Diritto penale

Delitti

06 | 06 | 2022

La confisca «per equivalente» in caso di reato commesso da più persone in concorso tra loro

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 21822 del 26 aprile 2022 (dep. 6 giugno 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata della legittimità della confisca “per equivalente” disposta sull’intero ammontare del profitto conseguito dal reato commesso da più persone in concorso tra loro.

Secondo un orientamento, affermatosi per lo più in materia di reati contro la pubblica amministrazione, la confisca per equivalente prevista dall’art. 322-ter, comma 2, c.p., avendo natura sanzionatoria, non può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del reato per l’intera entità del profitto accertato, ma deve essere commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto, che può essere desunta, in assenza di elementi diversi, anche da criteri sintomatici idonei a corroborare il giudizio di responsabilità, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, è legittima la suddivisione dell’importo pro-quota (Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 4727).

Secondo un altro orientamento, invece, nel caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all'art. 648-quater c.p., disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2020, n. 9102). In particolare, Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 2020, n. 36069 ha spiegato che l'esecuzione della misura della confisca per equivalente per l’intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot. 1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni. Occorre, infatti, muovere dal tenore dell’art. 648-quater, comma 1 c.p., norma che stabilisce che nel caso di condanna ovvero di patteggiamento relativo ai reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. "è sempre ordinata la confisca per equivalente dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato" spiegando che proprio tale dizione induce ad assegnare alla confisca per equivalente ha natura afflittiva e sanzionatoria proprio perché, essendo parametrata al "valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato", prescinde dall’utile ricavato dai menzionati reati che, in ipotesi, potrebbe essere anche inferiore. Si è inoltre sottolineato che la confisca per equivalente finisce con l’assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di   prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza; essa è configurata piuttosto come una forma di prelievo pubblico a compensazione di guadagni illeciti e, quindi, come una misura sanzionatoria ed afflittiva che, in quanto tale, giustifica il sequestro (e la successiva confisca) per equivalente del prezzo o profitto del reato (nella specie riciclaggio) anche nei soli confronti di alcuni dei concorrenti nel reato, ferma la ripartizione interna.

L’approdo in parola è coerente, a livello di principi generali, con la teoria “monistica” del concorso di persone nel reato per la quale ciascun concorrente, la cui attività si sia inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, risponde anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell’evento delittuoso nella sua globalità, che viene considerato come l’effetto dell'azione combinata di tutti. Ne consegue che è perciò irrilevante quale sia la "quota" di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione del reato in concorso con altri poiché quello che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che lo stesso non sia più (in tutto o in parte) acquisibile nella sua materialità o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua trasformazione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 322-ter c.p.
  • Art. 648-quater c.p.