Diritto processuale penale
Impugnazione
20 | 07 | 2021
I presupposti di ammissibilità della richiesta di revisione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28086 del 27 maggio 2021 (dep. 20 luglio
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi
della richiesta di revisione disciplinata dagli artt. 629 e ss. c.p.p. e, in
particolare, delle conseguenze derivanti dalla sua manifesta infondatezza.
In base al disposto dell’art. 634 c.p.p., quando la richiesta
di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 c.p.p.,
o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e
641 c.p.p., ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello, anche
di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità.
Secondo un orientamento ormai consolidato, l'espressione
normativa "la corte di appello anche di ufficio dichiara ( ... )
l'inammissibilità" significa che la legge consente che le valutazioni
preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute
anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della corte di appello
l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di
inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.
Invero, in considerazione della peculiarità del rimedio della
revisione, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, il vizio di
manifesta infondatezza deve essere collegato alla palese inidoneità delle
ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione;
ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza
regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, poiché, se così non fosse,
ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il
legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati.
In particolare, in tema di revisione, sussiste distinzione
logica-funzionale tra la fase rescindente – avente ad oggetto la preliminare
delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento
alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu oculi,
da parte del novum dedotto – e quella successiva, c.d. rescissoria, che
si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è
tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di
assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione
dei principi costituzionali del giusto processo (Cass. pen., sez. III, 20
gennaio 2016, n. 15402).
Pacificamente acquisito, in giurisprudenza, è il principio
secondo cui il preliminare esame della corte di appello, circa il presupposto
della non manifesta infondatezza, deve limitarsi a una "sommaria"
delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità,
sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di
conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla
potenziale efficacia a incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e
sul connesso giudicato di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in
tale fase, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del
giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove
non ancora compiutamente acquisite.
Quanto al giudizio di inammissibilità va, poi, ricordato che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, è necessario valutare, a norma dell'art. 631 c.p.p., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito che va effettuato con le garanzie del contraddittorio (Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 2000, n. 1932). Tuttavia, conclude la Suprema Corte, il preliminare esame della corte di appello, circa il presupposto della non manifesta infondatezza, deve limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla potenziale efficacia a incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudicato di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale fase, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite.
Riferimenti Normativi: