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Diritto processuale penale

Impugnazione

20 | 07 | 2021

I presupposti di ammissibilità della richiesta di revisione

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 28086 del 27 maggio 2021 (dep. 20 luglio 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della richiesta di revisione disciplinata dagli artt. 629 e ss. c.p.p. e, in particolare, delle conseguenze derivanti dalla sua manifesta infondatezza.

In base al disposto dell’art. 634 c.p.p., quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 c.p.p., o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641 c.p.p., ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità.

Secondo un orientamento ormai consolidato, l'espressione normativa "la corte di appello anche di ufficio dichiara ( ... ) l'inammissibilità" significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.

Invero, in considerazione della peculiarità del rimedio della revisione, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, il vizio di manifesta infondatezza deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, poiché, se così non fosse, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati.

In particolare, in tema di revisione, sussiste distinzione logica-funzionale tra la fase rescindente – avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ictu oculi, da parte del novum dedotto – e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 15402).

Pacificamente acquisito, in giurisprudenza, è il principio secondo cui il preliminare esame della corte di appello, circa il presupposto della non manifesta infondatezza, deve limitarsi a una "sommaria" delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla potenziale efficacia a incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudicato di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale fase, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite.

Quanto al giudizio di inammissibilità va, poi, ricordato che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, è necessario valutare, a norma dell'art. 631 c.p.p., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito che va effettuato con le garanzie del contraddittorio (Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 2000, n. 1932). Tuttavia, conclude la Suprema Corte, il preliminare esame della corte di appello, circa il presupposto della non manifesta infondatezza, deve limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla potenziale efficacia a incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudicato di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale fase, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 629 c.p.p.
  • Art. 630 c.p.p.
  • Art. 631 c.p.p.
  • Art. 632 c.p.p.
  • Art. 633 c.p.p.
  • Art. 634 c.p.p.
  • Art. 641 c.p.p.