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Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

06 | 06 | 2022

Legittima la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero condannato per «femminicidio»

Valerio de Gioia

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4571 del 6 giugno 2022, ha reputato legittimo il decreto del Questore con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato a un cittadino egiziano, per motivi di lavoro subordinato, in considerazione, tra l’altro, della condanna, dallo stesso riportata, per aver ucciso la moglie.

Va premesso che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Statro, sez. III, 11 ottobre 2016, n. 4192; ex plurimis, 25 maggio 2012, n. 3095; 13 settembre 2013, n. 4539 nonché, da ultimo, 13 marzo 2015, n. 1342; 29 aprile 2015, n. 2184) quello secondo cui il diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti ex art. 9, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 debba essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata su più elementi e non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna ed in particolare con riferimento alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate.

La necessità di operare una concreta ponderazione comparativa degli interessi si desume non solo dall’art. 9, D.L.vo n. 286 del 1998 e dalla giurisprudenza nazionale già richiamata, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 3/9/2020, cause riunite C-503/19 C592/19) secondo cui “L’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro – come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato – ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l’esistenza di legami con quest’ultimo”.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, il provvedimento questorile risulta adeguatamente motivato: la Questura ha correttamente formulato il giudizio di pericolosità sociale in capo allo straniero, rilevando il mancato inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso nel territorio nazionale, avendo cessato di svolgere attività stabile e regolare nel 2008.

La gravità del crimine commesso è idonea ictu oculi a palesare un’incapacità da parte dello straniero a resistere e porre un freno agli istinti più crudeli dell’animo umano, nonché una mancata condivisione delle regole basilari del vivere civile. L’efferatezza del crimine, consistito nell’uccidere la moglie mediante nove colpi di mannaia alla testa, non può che palesare una condotta incompatibile con i principi costituzionali, che impongono alla Repubblica di salvaguardare la vita e l’integrità psico-fisica di ogni persona. Né tale giudizio di pericolosità - proseguono i giudici amministrativi - può essere scalfito dall’entità della pena irrogata e, dunque, dalla circostanza che, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, la Corte d’Assise d’Appello ha ritenuto di irrogare una pena di 16 anni, la quale è stata ottenuta in conseguenza dell’accesso al rito abbreviato ed è, in ogni caso, di rilevanza tale da evidenziare la gravità del fatto commesso. La Questura, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 9, comma 4 T.U. immigrazione, non ha mancato di bilanciare la pericolosità del soggetto con la durata del soggiorno dello straniero, nonché con i suoi interessi familiari e lavorativi nel territorio nazionale, i quali ragionevolmente e con un giudizio pienamente condivisibile sono stati ritenuti recessivi rispetto alla tutela della sicurezza dello Stato. Infine, correttamente la Questura non ha concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo, in quanto, come già rilevato dal Consiglio di Stato (sent. n. 123 del 7 gennaio 2020), il giudizio di pericolosità formulato nei confronti dello straniero, tanto più in quanto lo stesso è risultato immune dai vizi dedotti dalla parte appellante alla stregua delle più rigorose previsioni di legge concernenti la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non può non precludere il rilascio di un titolo di soggiorno di carattere alternativo (quanto agli specifici presupposti ed alla relativa durata), ma accomunato al primo dalla identica esigenza di non consentire la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti resisi responsabili di condotte delittuose ed ascrivibili per tale motivo al novero dei soggetti pericolosi.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 9, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)