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Diritto processuale penale

01 | 06 | 2022

Preclusa la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello del P.M. avverso sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto

Riccardo Radi

La Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 21430, udienza 11 maggio 2022, depositata il 1 giugno 2022 ha esaminato la questione relativa alla necessità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di riforma della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto articolo 131 bis c.p..

L'art. 603, comma 3-bis c.p.p., nel disporre che il giudice di appello è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso in cui, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, perviene al giudizio di colpevolezza, ha recepito - elevandoli a regola processuale - i principi espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite, da ultimo con la sentenza Dasgupta (Cass pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620).

Tale decisione aveva rappresentato il punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, anche espressa a Sezioni Unite, che, muovendo dall'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2003, n. 45726) e dal dovere di confutazione specifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenza da parte del giudice d'appello che riformi totalmente la sentenza di assoluzione di primo grado (Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748), aveva riconosciuto rilievo centrale al canone dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 con l'interpolazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p..

La necessità di rinnovazione dell'istruttoria in appello - alla luce del dato testuale della norma che rinvia alla valutazione della prova dichiarativa effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano e delle descritte ragioni che ne sono a fondamento - non si pone laddove, come nel caso in esame, il pubblico ministero non ha interposto appello per ottenere il ribaltamento di una decisione liberatoria, con conseguenziale modifica dell'intero giudizio di colpevolezza, ma la censura ha investito direttamente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis c.p..

In quanto, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis c.p. presuppone accertato il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Sul piano dogmatico la "punibilità" - e dunque le cause che per immancabile previsione di legge ne certificano la mancanza - non è configurabile come elemento costitutivo del reato e può operare solo quando sia stato accertato un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.

E' solo l'applicazione in concreto della sanzione penale prevista per il fatto, accertato come reato, ad essere rimessa al potere discrezionale del giudice che può non farvi luogo ove ricorrano i precisi indicatori normativi previsti dall'art. 131-bis c.p. (la «tenuità dell'offesa» e la «non abitualità del comportamento», in coincidenza necessaria con due ulteriori sotto-indici  della tenuità dell'offesa, rappresentati dalle «modalità della condotta» e dalla «esiguità del danno o del pericolo»).

Deve, dunque, conclusivamente affermarsi che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. presuppone l'accertamento in concreto dell'integrazione del reato in tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità del fatto-reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa di non punibilità è applicata, solo dall'assoggettamento alla sanzione penale.

Una situazione ben diversa da quella in cui si sia pronunciata sentenza di assoluzione da parte del giudice di primo grado valorizzando il compendio dichiarativo e inferendone l'inidoneità a ritenere sussistente la prova - anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - degli elementi costitutivi del reato.

Ne consegue che, nel caso di appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis c.p.p. non vedendosi nell'ipotesi tipica prevista dalla disposizione, secondo cui il giudice è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso in cui si sia in presenza della riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 131-bis c.p.
  • Art. 603 c.p.p.