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Diritto processuale penale

Misure cautelari

01 | 06 | 2022

«Ne bis in idem» in materia cautelare

Riccardo Radi

La Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 21442, udienza 11 maggio 2022, depositata il 1° giugno 2022 ha esaminato la preclusione del principio del bis in idem in materia cautelare personale e reale.

Il principio di ne bis in idem processuale, vieta, come noto, l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato. La nozione di bis in idem è stata oggetto di precisazioni con la sentenza n. 200 del 21 luglio 2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Con chiarezza si è affermato che il divieto di bis in idem "preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo". Il principio ha trovato una sua dimensione applicativa, anche se declinata in riferimento al tema dell'annullamento del provvedimento impositivo, che non può essere riadottato - per lo stesso fatto e contro la medesima persona - a meno che non vi siano nuove emergenze (Cass. pen., sez. V, 25 novembre 2021, n. 4937) anche alla materia cautelare. Da tale perimetro esula, ovviamente, l'aggravamento della misura per ragioni connesse alla modifica delle esigenze cautelari. 

Tanto premesso la Corte di Cassazione osserva che non vi è alcun dubbio circa l'approdo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la 'preclusione processuale', che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata." (Cass. pen., sez. II, 26 giugno 2008, n. 34607, caso in cui è stato precisato che il divieto di bis in idem comporta, in tema di sequestro probatorio, l'impossibilità di disporre o confermare un provvedimento in base agli stessi elementi posti a fondamento di un precedente già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare reale sulla base di elementi non valutati, anche se già in precedenza a disposizione dell'accusa). Tuttavia tale approdo deve essere considerato alla luce del dovuto approfondimento in ordine alle condizioni di verificazione della preclusione processuale.

La Corte di cassazione, in plurimi arresti, ha avuto modo di osservare come "la preclusione processuale determinata dal cosiddetto 'giudicato cautelare' opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali." (Cass. pen., sez. VI, 27 ottobre 2020, n. 43123), per cui "l'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi" (Cass. pen., sez. III, 5 novembre 2019, n. 9972). In sostanza, a fronte dell'annullamento di un sequestro per vizi meramente formali, non vi è, per il pubblico ministero, la necessità di addurre elementi nuovi a sostegno del successivo sequestro, anche considerato che, in caso contrario, si potrebbe verificare un pregiudizio definitivo nell'acquisizione della prova e, quindi, nell'accertamento della responsabilità penale. Sotto tale aspetto, infatti, occorre ricordare come il sequestro probatorio è un mezzo di acquisizione della prova - come risulta anche dalla collocazione codicistica - e, tuttavia, la sua adozione impone comunque un vincolo reale sul bene, sicché, analogamente alle misure cautelari reali, è soggetto allo stesso rimedio processuale (Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2020, n. 31841). Tenuto conto delle predette premesse va osservato come ciò che preclude la reiterata adozione di una misura, per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona, è costituito dalla circostanza che l'annullamento sia intervenuto in seguito alla valutazione del merito della contestazione, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale. Il giudicato cautelare, quindi, non si forma quando in sede di annullamento non sia stata espressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio contenuto negli atti del procedimento e cristallizzati in quella specifica fase procedimentale.