Diritto penale
Delitti
03 | 06 | 2022
Gli elementi costitutivi del delitto di calunnia
Giulia Claudia Barboni
Con sentenza n. 21632 del 27 aprile 2022 (dep. 3 giugno
2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito,
precisandoli, gli elementi costitutivi della fattispecie di calunnia.
Anzitutto, sotto il profilo oggettivo, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità, si tratta di un reato di pericolo che si
perfeziona con una condotta tale da generare il concreto rischio di inizio di
un'indagine, sia che questa venga realizzata con una falsa denunzia che con la
simulazione di tracce del reato.
Non è, quindi, necessario che vi sia l'effettivo avvio di
un'indagine ma, laddove ciò non avvenga, occorre valutare se, nel caso
concreto, la condotta fosse del tutto inidonea a creare il rischio di inizio di
un procedimento penale, come, ad esempio, nell’ipotesi in cui la falsa accusa
abbia ad oggetto fatti a prima vista manifestamente inverosimili o incredibili
per le circostanze in cui è effettuata, per i modi in cui è espressa e per
l'assoluta inattendibilità del suo contenuto, sì che l'accertamento della sua
infondatezza non abbisogni di alcuna indagine.
In tali casi, l'azione si rivela sostanzialmente priva
dell'attitudine a ledere gli interessi protetti, a norma dell'art. 49 c.p.
(Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26177).
Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di
calunnia, non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del
calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli
elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei
confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile.
Ne consegue che, soltanto nel caso di addebito che non
rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde,
inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché
in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la
concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente
l'elemento materiale del delitto di calunnia (Cass. pen., sez. II, 19 dicembre
2017, n. 14761; Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10282).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che nell’ipotesi di
più denunce, presentate in tempi diversi e presso distinte Autorità, aventi
ciascuna un contenuto peculiare, deve essere ravvisata una pluralità di reati,
dovendosi escludere l'identità del fatto nel caso in cui la reiterazione della
condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse (Cass. pen., sez. VI, n.
13416 del 08/03/2016, Pasquinelli, Rv. 267269).
Invece, quanto al profilo soggettivo, è stato ribadito il principio di diritto secondo cui deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente. Questo elemento, in particolare, si desume dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva dell’agente ai fini dell'accertamento del dolo (Cass. pen., sez. VI, 3 aprile 2013, n. 21204).
La consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 12209).
Riferimenti Normativi: