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Diritto processuale penale

Impugnazione

30 | 06 | 2021

La rescissione del giudicato: la decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza

Giorgio Crisciotti

Con sentenza n. 25039 del 27 maggio 2021 (dep. 30 giugno 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad esaminate l’istituto della rescissione del giudicato, ammettendo, ai fini dell’istanza di cui all’art. 629-bis c.p.p., una peculiare ipotesi di rimessione nel termine, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 1.

Presupposto indefettibile affinché il condannato possa accedere al rimedio processuale della rescissione del giudicato, è che l’istanza sia proposta tempestivamente: da ciò discende che “è logico ritenere che è onere di chi formuli tale richiesta, la quale ha, invero, natura di impugnazione straordinaria, indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto” (Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2018, n. 7485).

Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato l’istanza di rescissione del giudicato, deducendo che l’imputato, pur essendo a conoscenza del processo dalla data di esecuzione del mandato di arresto europeo, cui è conseguita l’applicazione della misura custodiale in carcere, ha preso "cognizione della propria posizione processuale" soltanto dopo la sostituzione della misura coercitiva, prendendo contatti con un avvocato italiano per la predisposizione dei rimedi previsti dall’art. 629-bis c.p.p..

Tale rilievo, secondo la Suprema Corte, non è tuttavia idoneo a spostare il termine per proporre l'istanza di rescissione dall’avvenuta conoscenza del processo al successivo atto di scarcerazione: “affinché il termine di proposizione della richiesta decorra, non occorre che il condannato abbia conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva, perché la legge ciò non richiede: se così si opinasse, del resto, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessaria certezza, dovendo farsi carico di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata, approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva. Resta comunque ferma la possibilità per il condannato che ritenga, per la complessità della vicenda processuale, di non poter esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria in un termine rivelatosi in concreto insufficiente, di chiedere una restituzione nello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 175 c.p.p.” (Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2020, n. 32267). 

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso rilevando che, nel caso di specie, lo stato di detenzione non precludeva di per sé la richiesta di rescissione del giudicato: eventualmente il ricorrente avrebbe potuto chiedere la restituzione nel termine, provando di non averlo potuto rispettare per forza maggiore od anche solo di non avere potuto predisporre l'istanza nel senso sopraindicato; in assenza di specifiche e ulteriori allegazioni, quindi, l’istanza difensiva va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., comma 2.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 175 c.p.p.
  • Art. 625-ter c.p.p.
  • Art. 629-bis c.p.p.