Diritto processuale penale
Impugnazione
30 | 06 | 2021
La rescissione del giudicato: la decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza
Giorgio Crisciotti
Con sentenza n. 25039 del 27 maggio
2021 (dep. 30 giugno 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione
è tornata ad esaminate l’istituto della rescissione del giudicato, ammettendo,
ai fini dell’istanza di cui all’art. 629-bis c.p.p., una peculiare ipotesi di
rimessione nel termine, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 1.
Presupposto indefettibile affinché il
condannato possa accedere al rimedio processuale della rescissione del
giudicato, è che l’istanza sia proposta tempestivamente: da ciò discende che “è
logico ritenere che è onere di chi formuli tale richiesta, la quale ha, invero,
natura di impugnazione straordinaria, indicare e specificare i diversi elementi
dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al
momento di effettiva conoscenza dell'atto” (Cass. pen., sez. II, 18 gennaio
2018, n. 7485).
Nel caso di specie, il ricorrente ha
presentato l’istanza di rescissione del giudicato, deducendo che l’imputato,
pur essendo a conoscenza del processo dalla data di esecuzione del mandato di
arresto europeo, cui è conseguita l’applicazione della misura custodiale in
carcere, ha preso "cognizione della propria posizione processuale" soltanto
dopo la sostituzione della misura coercitiva, prendendo contatti con un
avvocato italiano per la predisposizione dei rimedi previsti dall’art. 629-bis
c.p.p..
Tale rilievo, secondo la Suprema Corte, non è tuttavia idoneo a spostare il termine per proporre l'istanza di rescissione dall’avvenuta conoscenza del processo al successivo atto di scarcerazione: “affinché il termine di proposizione della richiesta decorra, non occorre che il condannato abbia conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva, perché la legge ciò non richiede: se così si opinasse, del resto, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessaria certezza, dovendo farsi carico di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata, approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva. Resta comunque ferma la possibilità per il condannato che ritenga, per la complessità della vicenda processuale, di non poter esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria in un termine rivelatosi in concreto insufficiente, di chiedere una restituzione nello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 175 c.p.p.” (Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2020, n. 32267).
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso rilevando che, nel caso di specie, lo stato di detenzione non precludeva di per sé la richiesta di rescissione del giudicato: eventualmente il ricorrente avrebbe potuto chiedere la restituzione nel termine, provando di non averlo potuto rispettare per forza maggiore od anche solo di non avere potuto predisporre l'istanza nel senso sopraindicato; in assenza di specifiche e ulteriori allegazioni, quindi, l’istanza difensiva va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., comma 2.
Riferimenti Normativi: