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Diritto processuale penale

Prove

03 | 06 | 2022

La valutazione della chiamata in correità: la conoscenza «de auditu»

Giulia Claudia Barboni

Con sentenza n. 21624 del 3 novembre 2021 (dep. 3 giugno 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha illustrato i criteri che devono orientare il giudice nella valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie, rese da coimputati o da imputati in un procedimento connesso, segnatamente da collaboratori di giustizia, con particolare riferimento all’ipotesi di conoscenza de auditu.

Anzitutto, la giurisprudenza di legittimità ammette che le dichiarazioni di un corrèo possono essere poste a fondamento della prova della penale responsabilità dell’imputato; tuttavia, tali dichiarazioni devono essere sottoposte ad un procedimento di verifica rigoroso, attesi gli specifici rischi che le norme regolatrici della materia (in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.) collegano alla chiamata in correità (Cass. pen., sez. VI, 17 settembre 2014, n. 8929).

Giova, a tal proposito, richiamare la ricostruzione, ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 20804 del 29 novembre 2012), dei presupposti sistematici che devono guidare il giudice nella valutazione delle prove dichiarative, in particolare quelle consistenti nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

In primo luogo, nella sentenza menzionata, gli Ermellini hanno confermato che la chiamata di corrèo è una prova che non si trova in una posizione ancillare che la renda apprezzabile solo nei casi in cui si affianchi ad una prova diversa e da sola sufficiente; si è aggiunto che gli «altri elementi» utili per confermarne l'attendibilità possono consistere in una qualunque fonte di conoscenza, alla sola condizione che il loro valore confermativo sussista veramente (ex multis, Cass. pen., sez. III, 18luglio 2014, n. 44882).

Così, perfino una chiamata di corrèo o una dichiarazione eteroaccusatoria de relato possono essere riscontrate da una fonte narrativa del medesimo genere, sia pure a condizione dell'utilizzo di parametri proporzionati all'entità dei «rischi» connaturati alla situazione. 

Allo stesso modo, non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica (tra le altre, Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2014, n. 44882). Difatti, se oggetto di prova sono i fatti che si riferiscono all’imputazione, ai sensi dell’art. 187, comma 1 c.p.p., questo non implica che siano ammissibili, e, quindi, valutabili, solo prove concernenti gli elementi essenziali della fattispecie contestata (la condotta, l'evento, la causalità, l'elemento soggettivo), poiché il criterio di pertinenza attiene a tutte le circostanze utili per la verifica delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti (Cass. pen., sez. II, 9 dicembre 2003, n. 2622). Invero, l’oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell’accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, c.p.p..).

Tuttavia, non è necessario che gli elementi concorrenti riguardino la medesima circostanza di fatto che assume rilievo nell'economia della contestazione. In senso contrario, verrebbe meno il criterio di sufficienza del riscontro logico. In ogni caso, la convergenza deve riguardare circostanze tutte pertinenti alla specifica partecipazione criminosa, come, del resto, più volte affermato dalla Suprema Corte (sul punto, oltre alle sentenze già menzionate, Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2014, n. 28221; Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2010, n. 3255; Cass. pen., sez. II, 4 marzo 2008, n. 13473; Cass. pen., sez. I, 20 ottobre 2006, n. 1263; Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 2005, n. 6221).

In conclusione, perché la chiamata in correità possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui, sono necessari la positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità, nonché riscontri estrinseci i quali, in sede di accertamento della responsabilità, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 1998, n. 7240).

Peraltro, ha aggiunto la sentenza in commento, la procedura di verifica delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu.

Il giudizio di attendibilità del chiamante e della specifica dichiarazione da costui resa impone un'indagine approfondita anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni a opera di un altro soggetto, è potenzialmente esposta a rischi di errori. In questo caso, è, pertanto, necessario, verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva e oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, il quale ultimo integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice. In conclusione, dunque, perché la chiamata in correità possa assurgere al rango di prova a carico del chiamato, il giudice è chiamato a verificare l’intrinseca attendibilità del chiamante, nonché a ricercare riscontri estrinseci dal carattere individualizzante. Nel caso, inoltre, di conoscenza de auditu, le dichiarazioni eteroaccusatorie devono essere valutate con particolare rigore: il giudice deve valutare non solo l’attendibilità del dichiarante, e la genuinità del suo narrato, ma anche quella della fonte primaria di conoscenza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 187 c.p.p.
  • Art. 192 c.p.p.
  • Art. 533 c.p.p.