Diritto processuale penale
03 | 06 | 2022
La Consulta sulla revoca delle prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti dei condannati per gravi reati
Giulia Faillaci
Con ordinanza n. 138 del 10 maggio 2022 (dep. 3 giugno 2022), la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 60 e 61, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevate, in riferimento agli artt. 25 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali «comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili» nei confronti dei «soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58 [... ] con effetto non retroattivo».
Con sentenza n. 137 del 2 luglio 2021, depositata in data successiva all’ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, della L. n. 92 del 2012 «nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere».
Inoltre, ha, altresì, dichiarato l’illegittimità costituzionale consequenziale dell’art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede «a regime» «la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere».
Per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, la disposizione censurata è venuta meno solo in parte, ma è vigente con un contenuto resecato della fattispecie di chi espia la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, riferendosi unicamente alla ipotesi di chi espia la pena in carcere.
Quindi, il censurato comma 61 dell’art. 2 della L. n. 92 del 2012 – per effetto della pronuncia della Corte – prevede che l’elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58 è trasmesso dal Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociale, all’ente previdenziale (nella specie, l’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS) ai fini della revoca del beneficio ove la pena sia scontata in carcere e non già in regime alternativo.
Pertanto – in ragione dell’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, in mancanza di modulazione temporale degli effetti dell’incostituzionalità – la disposizione censurata già al tempo dell’ordinanza di rimessione aveva tale contenuto più limitato nel senso che riguardava soltanto chi, condannato con sentenza definitiva per determinati gravi reati, stesse espiando la pena in carcere.
Nel giudizio a quo, il condannato con sentenza definitiva, destinatario della revoca dell’assegno di inabilità adottata dall’INPS, stava espiando la pena in regime di detenzione domiciliare e, dunque, le questioni sono state ritenute dalla Consulta prive di rilevanza, perché la revoca disciplinata dalla disposizione censurata non si applica, né si applicava, alla fattispecie oggetto del giudizio a quo.
Parimenti prive di rilevanza sono le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 60, della legge n. 92 del 2012, sollevate in riferimento ai medesimi parametri: infatti, tale disposizione prevede che «[i] provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all’ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione».
È evidente che la norma si riferisce alla disciplina a «regime», di cui al comma 58, per essere «la sanzione accessoria» della revoca applicata dal giudice con la sentenza di condanna; neanche tale fattispecie è venuta in rilievo nel giudizio a quo.