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Diritto penale

Delitti

03 | 06 | 2022

Associazione di stampo mafioso: elementi costitutivi

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 21624 del 3 novembre 2021 (dep. 3 giugno 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi di diritto che governano la fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p.

Quello di associazione a delinquere di stampo mafioso non è un reato associativo "puro", che si perfeziona sin dal momento della costituzione di una organizzazione illecita che si limiti a programmare di utilizzare la propria forza di intimidazione e di sfruttare le conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla norma. La questione, come è noto, attiene alla interpretazione della locuzione normativa "si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo" che descrive il c.d. metodo mafioso. Si tratta di una espressione che rende esplicita, ai fini della consumazione del reato, la necessità che il gruppo faccia un effettivo esercizio, un uso concreto della forza di intimidazione, non essendo sufficiente un semplice dolo intenzionale di farvi ricorso. Per integrare l'associazione, cioè, occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia effettivamente dato prova di possedere tale "forza" e di essersene avvalso; il "metodo mafioso" riveste un ruolo centrale nell'economia della fattispecie incriminatrice e reca un'ineludibile consistenza oggettiva da accertare processualmente.

Non è in discussione la natura di reato di pericolo del delitto in esame, ma è necessario chiarire il senso di detta affermazione (Cass. pen., sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 3027, secondo cui per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso configurato dal legislatore quale "reato di pericolo", è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento e omertà). Affermare che il reato di associazione di tipo mafioso è un reato di pericolo significa che l'esistenza dei suoi elementi costitutivi e, dunque, l'esistenza dell'associazione pone in pericolo l'ordine pubblico, l'ordine economico, la libera partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma non certo che gli elementi costitutivi della fattispecie si possano o meno manifestare, o, probabilmente, si manifesteranno in futuro. La associazione di tipo mafioso si differenzia, pertanto, dalla comune associazione per delinquere proprio per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati. Il tema, dibattuto anche in giurisprudenza, relativo alla necessità o meno che la capacità intimidatrice di un associazione mafiosa sia effettivamente esternata ed obiettivamente percepita perde di consistenza problematica se esaminato in connessione con quello delle modalità con cui tale capacità deve esteriorizzarsi, potendo essa tradursi "in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso" (Cass. pen., sez. III, 24 aprile 2012, n. 31512).

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, inoltre, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale (Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535). Il reato previsto dall'art. 416-bis c.p. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2018, n. 44156).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 416-bis c.p.