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Diritto processuale penale

Atti

01 | 06 | 2022

La notifica formalmente corretta non idonea a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto

Riccardo Radi

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 21300, udienza 9 giugno 2022, depositata l’1 giugno 2022 ha esaminato il caso in cui la notifica formalmente corretta non garantisca l’effettiva conoscenza dell’atto, e, pertanto, non sia compatibile con i principi costituzionali ex art. 111 Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il principio dell'effettiva conoscenza dell'atto processuale penale come coniato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 504 del 2000 e in base al combinato disposto degli artt. 111 cost. e 6, comma 3, CEDU (vedi ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 18 luglio 2018, n. 33458) porta ad affermare che proprio in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d'ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare secondo una interpretazione costituzionalmente orientata la conoscenza effettiva dell'atto (Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 2019, n. 10443,), e che il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione del termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza.

Tale principio a maggior ragione deve essere considerato assoluto nel caso di elezione di domicilio non presso il difensore ma nel proprio luogo di residenza perché si tratta di un luogo in cui l'imputata ragionevolmente confidava di ricevere le notifiche degli atti che la riguardano e in presenza, invece, di un atto effettivamente consegnato ad un soggetto legittimato a ricevere ma diverso dall'imputato.

Tale considerazione, deve essere posta in linea non solo con il citato principio, consolidatosi in giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2019, n. 43140) ma soprattutto con il principio costituzionale di riferimento del giusto processo il quale essendo strettamente connesso al contraddittorio e al valore dell'oralità del confronto processuale, deve essere applicato con particolare attenzione e rigore per il procedimento monitorio penale laddove non sussiste un contraddittorio e si posticipano e condizionano le garanzie processuali all'eventuale opposizione e quindi alla conoscenza dell'atto da parte dell'imputato destinatario dell'ingiunzione al pagamento della pena pecuniaria.

Ciò è evidente nel caso concreto dove, osserva la Suprema Corte, la copia conforme dell'atto non era stata consegnata nelle mani dell'imputata né ad essa notificata secondo le forme di cui all'art. 157 c.p.p. e non v'è traccia di una documentazione attestante l'avvenuto espletamento delle ulteriori attività di ricerca previste dal codice di rito necessarie per la notifica nei confronti dell'imputato irreperibile.

Alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto è seguita incolpevolmente da parte dell'imputata, la mancata opposizione e di conseguenza la definitività di una condanna della stessa. È evidente che nel caso concreto lo sviluppo di tutto il procedimento monitorio penale, in assenza di un'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputata, e in presenza di una successione di difensori di ufficio che non hanno portato l'atto a conoscenza dell'imputata, ha condotto in definitiva ad un vuoto di garanzie che, a maggior ragione perché va a incidere su una limitazione della libertà personale, non è compatibile con i citati principi costituzionali ex art. 111 Cost. e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 6 CEDU
  • Art. 111 Cost.
  • Art. 157 c.p.p.