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Diritto processuale penale

Atti

01 | 06 | 2022

Notifica a mezzo posta: la prova della spedizione della raccomandata non basta per la validità della notifica

Riccardo Radi

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21492, udienza 8 marzo 2022, depositata il 1° giugno 2022 ha stabilito che la per la regolarità della notifica a mezzo posta non è sufficiente la prova dell’inoltro ma serve la dimostrazione della effettiva ricezione da parte dell’imputato.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, con l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto deposito dell'atto ovvero del recapito dello stesso a terzo estraneo, senza che sia necessaria la prova che lo stesso destinatario abbia ricevuto detta raccomandata (ex multis Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 2017, n. 36598), mentre la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall'agente postale, bensì con riferimento alla data dell'invio di detta lettera raccomandata (ex multis Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2019, n. 36241).

In proposito, si rileva che la maggior parte delle pronunzie che hanno consolidato l'orientamento richiamato dal giudice del merito fanno in realtà riferimento alla diversa fattispecie della consegna del plico a persona diversa dal destinatario, che trova la sua disciplina dall'art. 7 della citata L. n. 890/1982, il quale prevede in tal caso l'inoltro al destinatario di una raccomandata semplice e non già di una raccomandata con ricevuta di ritorno, come invece stabilisce il successivo art. 8 per le diverse ipotesi del rifiuto di ricezione dell'atto e dell'impossibilità di consegnarlo per la temporanea assenza del destinatario o per l'assenza di altre persone in grado di riceverlo.

Anche con riguardo a queste ultime ipotesi si registrano comunque alcune pronunzie che hanno ribadito la sufficienza ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione della mera spedizione dell'avviso di deposito, rimanendo irrilevante la prova della sua ricezione (Cass. pen., sez. IV, 27 marzo 2019, n. 18949).

Tale ultimo indirizzo non è peraltro incontrastato nella giurisprudenza di legittimità, atteso che la Cassazione nel corso degli ultimi anni si è dimostrata progressivamente più rigorosa nel controllo del rispetto degli adempimenti formali espressamente previsti dall'art. 8 legge n. 890/1982 in relazione alla ricezione dell'avviso del deposito in ragione della mancata instaurazione di qualsivoglia contatto diretto o indiretto con il destinatario al momento dell'esperimento del tentativo di consegna dell'atto.

Si è dunque venuto affermando anche un altro e divergente orientamento per cui la notifica a mezzo posta rimasta ineseguita per la mancata consegna dell'atto ovvero per la consegna del medesimo a persona diversa da quella cui è destinato non può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale ovvero del suo recapito al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario medesimo (Cass. pen., sez. II, 5 febbraio 2016, n. 13900).

Principio questo che ha ricevuto infine l'autorevole avvallo delle Sezioni Unite civili, che hanno affermato come, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass. civ., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012).

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha inteso recepire e dare seguito a tale ultimo orientamento, condividendone i fondamenti.

Infatti la mera spedizione dell'avviso non è di per sé modalità idonea ad informare l'imputato del deposito dell'atto (e dunque della possibilità di prenderne effettiva conoscenza ritirandolo presso l'ufficio postale) se alla stessa non segue la ricezione dello stesso avviso da parte dello stesso. In altri termini la spedizione sarebbe adempimento del tutto inutile se non avesse rilevanza l'accertamento dell'effettiva ricezione dell'avviso di deposito da parte dell'interessato, adempimento che assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando e dunque quella del concreto esercizio dei diritti di difesa.

Tali conclusioni appaiono poi in linea con il dictum imperativo del giudice delle leggi (Corte cost., 23 settembre 1998, n. 346), con il quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982 laddove non prevedeva che, in caso di mancata consegna dell'atto al destinatario o a persone idonee, non venisse data comunicazione del tentativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ed infatti l'indicazione della citata sentenza additiva della Corte costituzionale, poi recepita dal legislatore ordinario, non era diretta ad introdurre un adempimento pleonasticamente ridondante, bensì una pregnante direttiva, tesa a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario quale condizione di compatibilità della procedura di notificazione di cui si tratta con i principi costituzionali.

Non a caso, del resto, la Corte nell'occasione aveva precisato come l'informazione del destinatario dell'atto dovesse avvenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la cui previsione sarebbe stata per l'appunto inutile se l'effettività ed il contenuto di quest'ultimo fosse irrilevante ai fini della verifica della regolarità della procedura di notificazione. È dunque solo la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto notificando e non solo la spedizione di quest'ultima a definire la validità della notifica dell'atto.

Riferimenti Normativi:

  • L. 28 febbraio 2008, n. 31