libero accesso

Diritto processuale penale

Misure cautelari

01 | 06 | 2022

I poteri istruttori del giudice della riparazione per ingiusta detenzione

Giulia Claudia Barboni

Con sentenza n. 21307 del 26 aprile 2022 (dep. 1 giugno 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato i presupposti per l’esercizio di poteri istruttori, da parte del giudice di merito, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione.

Al riguardo, giova, in via preliminare, richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il quale afferma che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda, quali la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve, tuttavia, ritenersi, considerato anche il fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma 3, c.p.c., di chiedere anche d'ufficio alla P.A. (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso (ex plurímis, Cass. pen., sez. IV,  14 settembre 2018, n. 46468; Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 18172).

Infatti, nel sistema processuale vigente, il giudice civile ha poteri istruttori officiosi, tanto più ampi quanto più sono in gioco diritti fondamentali, che, a fortiori, devono essere riconosciuti al giudice della riparazione per ingiusta detenzione, in quanto nel relativo procedimento la pretesa civilistica azionata inerisce al processo penale e, dunque, attiene ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, al quale non può che derivare un rafforzamento dei detti poteri officiosi.

Ne consegue che il giudice della riparazione ha il potere non soltanto di respingere la domanda, indipendentemente dalle allegazioni delle parti, nel caso in cui ravvisi una condotta ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo (o di accoglierla, in caso contrario), ma ha anche il potere di fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti, che abbia acquisito d'ufficio, sempre che conosciuti o conoscibili dalle parti (Cass. pen., sez. IV, 14 settembre 2018, n. 46468, cit.).

Dunque, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito che, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere a integrarla anche d'ufficio, senza, tuttavia, surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente (ex plurimís, Cass. pen., sez. IV, 27 marzo 2019, n. 27462; Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4070).

La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che l’esercizio di poteri istruttori del giudice della riparazione presuppone il vaglio positivo circa l'ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale, quale condizione dell'azione e, quindi, la corretta e completa prospettazione e allegazione dei fatti costitutivi del diritto.

Più nel dettaglio, i fatti costitutivi del diritto all’equo indennizzo, di cui all’art. 314 c.p.p., sono sia quelli positivi, tra cui il proscioglimento con sentenza irrevocabile o l'accertamento irrevocabile dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare (di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.), sia quelli negativi. Tra questi ultimi, come emerge dal comma 4 dello stesso citato art. 314, vi sono il computo della custodia cautelare ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero l'aver sofferto le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia anche in forza di altro titolo.

Tali fatti costitutivi devono essere, dal richiedente, necessariamente allegati, integrando questi le condizioni dell’azione, affinché il giudice possa procedere ad un giudizio di ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale. 

Al termine la Suprema corte ha enunciato il seguente principio di diritto: nel  procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, II temperamento del principio dispositivo in forza dei poteri istruttori del giudice di merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere a integrarla anche d'ufficio, trova il suo limite nell'impossibilità di una surroga in caso di inerzia nella prospettazione e allegazione dei fatti non solo positivi, ma anche negativi del diritto, necessarie per un giudizio in termini di ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale al quale segue l'eventuale attivazione dei poteri istruttori per l'acquisizione di documentazione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 273 c.p.p.
  • Art. 280 c.p.p.
  • Art. 314 c.p.p.
  • Art. 213 c.p.c.
  • Art. 738 c.p.c.