Diritto processuale penale
Misure cautelari
01 | 06 | 2022
I poteri istruttori del giudice della riparazione per ingiusta detenzione
Giulia Claudia Barboni
Con sentenza n. 21307 del 26 aprile 2022 (dep. 1 giugno
2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato i
presupposti per l’esercizio di poteri istruttori, da parte del giudice di
merito, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione.
Al riguardo, giova, in via preliminare, richiamare
l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il quale
afferma che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato,
secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a fondamento della
domanda, quali la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione,
deve, tuttavia, ritenersi, considerato anche il fondamento solidaristico
dell'istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se
necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma 3, c.p.c.,
di chiedere anche d'ufficio alla P.A. (ivi compresa, quindi, quella della
giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso
(ex plurímis, Cass. pen., sez. IV, 14
settembre 2018, n. 46468; Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 18172).
Infatti, nel sistema processuale vigente, il giudice civile
ha poteri istruttori officiosi, tanto più ampi quanto più sono in gioco diritti
fondamentali, che, a fortiori, devono essere riconosciuti al giudice della
riparazione per ingiusta detenzione, in quanto nel relativo procedimento la
pretesa civilistica azionata inerisce al processo penale e, dunque, attiene ad
un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, al quale non può che derivare un
rafforzamento dei detti poteri officiosi.
Ne consegue che il giudice della riparazione ha il potere non
soltanto di respingere la domanda, indipendentemente dalle allegazioni delle
parti, nel caso in cui ravvisi una condotta ostativa al riconoscimento del
diritto all'indennizzo (o di accoglierla, in caso contrario), ma ha anche il
potere di fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle
parti, che abbia acquisito d'ufficio, sempre che conosciuti o conoscibili dalle
parti (Cass. pen., sez. IV, 14 settembre 2018, n. 46468, cit.).
Dunque, nel procedimento di riparazione per ingiusta
detenzione, il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale
probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si
distribuisce in base all’onere della prova, è temperato dai poteri istruttori
del giudice del merito che, ove la documentazione prodotta si rilevi
insufficiente, ben può procedere a integrarla anche d'ufficio, senza, tuttavia,
surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di
impulso probatorio del richiedente (ex plurimís, Cass. pen., sez. IV, 27 marzo
2019, n. 27462; Cass. pen., sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4070).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che l’esercizio di
poteri istruttori del giudice della riparazione presuppone il vaglio positivo
circa l'ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale, quale condizione
dell'azione e, quindi, la corretta e completa prospettazione e allegazione dei
fatti costitutivi del diritto.
Più nel dettaglio, i fatti costitutivi del diritto all’equo
indennizzo, di cui all’art. 314 c.p.p., sono sia quelli positivi, tra cui il
proscioglimento con sentenza irrevocabile o l'accertamento irrevocabile
dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della custodia cautelare
(di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.), sia quelli negativi. Tra questi ultimi,
come emerge dal comma 4 dello stesso citato art. 314, vi sono il computo della
custodia cautelare ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero
l'aver sofferto le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia
anche in forza di altro titolo.
Tali fatti costitutivi devono essere, dal richiedente, necessariamente allegati, integrando questi le condizioni dell’azione, affinché il giudice possa procedere ad un giudizio di ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale.
Al termine la Suprema corte ha enunciato il seguente principio di diritto: nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, II temperamento del principio dispositivo in forza dei poteri istruttori del giudice di merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere a integrarla anche d'ufficio, trova il suo limite nell'impossibilità di una surroga in caso di inerzia nella prospettazione e allegazione dei fatti non solo positivi, ma anche negativi del diritto, necessarie per un giudizio in termini di ipotetica accoglibilità della domanda giudiziale al quale segue l'eventuale attivazione dei poteri istruttori per l'acquisizione di documentazione.
Riferimenti Normativi: