Diritto penale
Delitti
01 | 06 | 2022
Violenza sessuale di gruppo: i requisiti della «partecipazione» al reato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 21296 del 19 maggio 2022 (dep. 1° giugno 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di violenza sessuale di gruppo, ex art. 609-octies c.p.
In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609-bis c.p. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga "in itinere" una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.
Secondo consolidato orientamento della Corte, il consenso all'atto sessuale deve permanere per tutta la durata del rapporto e configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-bis c.p. la protrazione di atti sessuali ove la vittima abbia manifestato il proprio dissenso, anche per implicito: integra, dunque, il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegue un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, viene poi meno a causa dello sconfinamento verso forme o modalità di consumazione dalla stessa non condivise (Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2014, n. 5768).
Di conseguenza, integra il reato di violenza sessuale di gruppo, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcooliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole (Cass. pen., sez. III, 19 aprile 2012, n. 40565).
Ed invero, la mancanza di consenso della persona offesa rappresenta l'in sé del reato di violenza sessuale; a questo fine deve aversi riguardo a tutte le situazioni che influiscano negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima (violenza, minaccia, stordimento della vittima attraverso l'utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti), essendo la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale il bene protetto dalla norma (Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2006, n. 33464, secondo cui in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale).
Quanto, nello specifico, alla violenza sessuale di gruppo, ai fini dell’integrazione non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609-bis c.p. (Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 16037, fattispecie di partecipazione a violenza sessuale di gruppo mediante riprese, con telefono cellulare, di parte degli atti sessuali posti in essere, sulla persona offesa, dal coimputato).
Dunque, la “partecipazione" al reato di violenza sessuale di gruppo non è limitata al compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva (Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 44408).
In definitiva, il reato in parola è plurisoggettivo e a concorso necessario: questo vuol dire che, per la sua venuta ad esistenza è necessario che partecipino due o più persone; la partecipazione non implica la materiale commissione della violenza sessuale, potendosi manifestare in ogni forma di contribuzione.
Riferimenti Normativi: