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Diritto penale

Delitti

30 | 05 | 2022

Rapina: configurabile quando la violenza esercitata sulle cose esprime un messaggio minatorio

Riccardo Radi

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 21045, udienza 15 marzo 2022, depositata il 30 maggio 2022 ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di rapina nel caso di violenza esercitata sulle cose e non sulla persona.

Nel caso in esame i due imputati avevano esercitato violenza sull’orologio della banca e su una vetrata infrangendoli; tali comportamenti sono stati ritenuti avere valenza intimidatoria e idonei a influire sulla determinazione del personale dell'istituto di credito che, difatti, non ha in alcun modo ostacolato l'azione predatoria.

Anche il tono di voce, l'atteggiarsi aggressivo, la violenza sulle cose possono, infatti, integrare l'elemento oggettivo del reato di rapina in quanto espressivi di un messaggio minatorio funzionale a coartare la persona offesa in vista del conseguimento del profitto (Cass. pen., sez. II, 14 settembre 2021, n. 36178, secondo cui, in tema di rapina, l'elemento oggettivo del reato può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una cosa qualora questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggio minatorio nei confronti della persona al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione).

Al riguardo giova ricordare che la Cassazione (Cass. pen., sez. II, 16 febbraio 2016, n. 8961) ha già avuto modo di affermare che, in tema di rapina, l'elemento oggettivo del reato può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una cosa, qualora questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggio minatorio nei confronti della persona, al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno qualificato il fatto come rapina aggravata atteso che il comportamento violento, posto in essere sulla cosa, consistito nella rottura da parte di uno dei due agenti dei vetri della porta e violenza sull’orologio della banca infrangendolo è stato ritenuto avere valenza intimidatoria e idoneo a influire sulla determinazione del personale dell'istituto di credito che, difatti, non ha in alcun modo ostacolato l'azione predatoria.

La violenza sulla cosa è stata invero dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione qualificata come modalità di esecuzione della rapina (Cass. pen., sez. II, 14 settembre 2021, n. 36178; Cass. pen., sez. II, 16 febbraio 2016, n. 8961), ma solo ove questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggio minatorio nei confronti della persona presente, al fine di annichilirla o di limitarne la capacità di autodeterminazione.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 628 c.p.