Diritto civile
Obbligazioni
20 | 07 | 2021
La responsabilità solidale dell’appaltatore, direttore dei lavori e progettista nel contratto d’appalto
Flaminia Schiavoni
La
sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 luglio
2021, n. 20704, è tornata sulla responsabilità del progettista nel contratto
d’appalto.
Trattandosi
di responsabilità solidale, il progettista è tenuto, nei confronti dei terzi
danneggiati, all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad
oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione
dell'opus a regola d'arte.
Nel
contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore,
progettista e direttore dei lavori – i cui rispettivi inadempimenti abbiano
concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente –,
trova fondamento nell'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di
responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli
autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale
(Cass. civ., sez. II, 27 agosto 2012, n. 14650).
È
peraltro consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui, ove il danno
risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti
inadempimenti dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi
ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della
solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo
efficiente a produrre l'unico evento dannoso (Cass. civ., sez. II, 14 ottobre
2004, n. 20294; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1995, n. 5103).
Qualora
il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile
alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del
progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando
la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità; il danneggiato,
pertanto, può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il
risarcimento dell'intero danno (Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13039;
Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1995, n. 5103 cit..; Cass. civ., sez. III, 5
aprile 2000, n. 972; Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2002, n. 12367).
Risulta ormai superata la tradizionale teoria della "eadem causa obligandi": la interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c. fonda dunque la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti.
È evidente, conclude la Suprema Corte, come la "mens" della norma – chiaramente intesa a ricondurre al regime generale della casualità giuridica e, perciò, unificare, posizioni di responsabilità extracontrattuale diverse e concorrenti, tuttavia, nella produzione dello stesso fatto dannoso –, si rifletta, specularmente, in quella dell'art. 1294 c.c., ove la solidarietà è parimenti concepita come strumento di unificazione di posizioni contrattuali diverse, in dipendenza dell'unico danno subito dal creditore ad opera dei concorrenti inadempimenti che esigono come tali una sua più adeguata tutela.
Riferimenti Normativi: