Diritto processuale penale
Giudizio
31 | 05 | 2022
La condanna del querelante o della parte civile alle spese processuali sostenute dall’imputato assolto
Riccardo Radi
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza n 21041 del 24 febbraio 2022, depositata il 30 maggio 2022, ha
esaminato l’interessante questione della condanna del querelante o della parte
civile alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato assolto per non aver
commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
A norma degli artt. 541, 542 e 427 c.p.p. il querelante,
qualora il querelato sia assolto perché il fatto non sussiste o per non averlo
commesso, e la parte civile costituita, se la domanda viene rigettata o
l'imputato è assolto per una causa diversa dal difetto di imputabilità, sono
condannati, ove ne sia fatta richiesta, alla rifusione delle spese processuali
sostenute dall'imputato e, in caso di colpa grave, al risarcimento del danno a
questi causato. Nel caso in cui ricorrano "giustificati motivi" (così
l'art. art. 541 c.p.p.) o "giusti motivi" (così l'art. 427 anche
richiamato dall'art. 542 c.p.p.) il giudice può disporre la compensazione
totale o parziale delle spese.
L'art. 541, comma 2, c.p.p. prevede che, qualora il giudizio
si concluda con l'assoluzione dell'imputato (per cause diverse dal difetto
d'imputabilità) o, comunque, la domanda risarcitoria della parte civile venga
respinta, il giudice può disporre la compensazione delle spese di causa tra le
parti, in presenza di «giustificati motivi».
Si tratta di formula volutamente aperta, che affida al
prudente apprezzamento del giudice la moltitudine non preventivabile, e perciò
non tipizzabile, di situazioni peculiari che possono verificarsi nell'àmbito di
una lite giudiziaria. Deve trattarsi, tuttavia, di situazioni che esulano dalla
fisiologica dialettica processuale e dalla coessenziale incertezza dell'esito
del giudizio in ragione della pluralità delle tesi contrapposte, ovvero dalla
eventuale molteplicità delle parti processuali o delle questioni controverse.
Diversamente opinando, infatti, il confine tra equità ed
arbitrio si presenterebbe in concreto di difficile individuazione, con il
rischio di svuotare di contenuto la regola generale della soccombenza.
Un'utile indicazione in tal senso si rinviene nel disposto
dell'art. 92 c.p.c. che regola la medesima materia nell'àmbito del processo
civile e che - da ultimo novellato in questi termini dal D.L. 12 settembre
2014, n. 132, conv. dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 - ha provato a delimitare
la possibilità della compensazione delle spese tra le parti alle sole ipotesi
della soccombenza reciproca, dell'assoluta novità della questione trattata o
del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Questa casistica chiusa è stata però scardinata dalla Corte
costituzionale, che, con la sentenza del 7 marzo 2018, n. 77, sostanzialmente
ripristinando il testo normativo anteriormente vigente, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non
prevede che il giudice possa procedere a compensazione anche qualora sussistano
altre analoghe «gravi ed eccezionali ragioni».
Le due disposizioni - corretta è l'osservazione in tal senso del ricorrente - debbono necessariamente essere lette in combinazione tra loro, per il principio di unitarietà e non contraddizione dell'ordinamento, dal momento che l'azione civile, per il fatto di innestarsi nel processo penale, non perde la sua natura.
Se ne deve perciò concludere che i motivi per la compensazione delle spese tra le parti, per essere "giustificati", come richiede l'art. 541, comma 2, c.p.p., debbono essere "gravi ed eccezionali", giusta la corrispondente disposizione di rito civile. E - secondo l'elaborazione giurisprudenziale delle sezioni civili della Suprema Corte, che maggiormente hanno approfondito l'argomento - tali non possono considerarsi, ad esempio, se non per specifiche ed ulteriori ragioni, che è onere del giudicante illustrare compiutamente, la complessità e la pluralità delle questioni trattate, né l'incertezza circa la fondatezza delle ragioni azionate in giudizio in assenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario o quanto meno contraddittori (Cass. civ., sez. VI, 25 settembre 2018, n. 22598), come pure il mero richiamo alla buona fede della parte soccombente (Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2018, n. 20617) o la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale (Cass. pen., sez. III, 25 gennaio 2018, n. 9186).
Riferimenti Normativi: