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Diritto processuale civile

Processo di cognizione

31 | 05 | 2022

Il diniego, da parte del giudice, della concessione dei termini per la formulazione delle prove o la precisazione delle domande: conseguenze

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 17685 del 31 maggio 2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni fondamentali aspetti in tema di facoltà difensive nel processo civile.

È opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., è tutt’altro che pacifico nella giurisprudenza di legittimità.

Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. 4767/2016; Cass. 8287/2017; Cass. 7474/2017).

In ogni caso, respinta in primo grado la richiesta di concessione dei termini per la formulazione delle prove o la precisazione delle domande, l’eventuale illegittimità di tale diniego onerava la parte di proporre in appello le allegazioni difensive e di introdurre le richieste istruttorie, data l’impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l’obbligo del giudice di pronunciare nel merito. 

Difatti, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività non potute svolgere in primo grado (Cass. 9169/2008; Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 183 c.p.c.
  • Art. 187 c.p.c.
  • Art. 189 c.p.c.
  • Art. 80-bis disp. att. c.p.c.