Diritto processuale civile
Processo di cognizione
31 | 05 | 2022
Il diniego, da parte del giudice, della concessione dei termini per la formulazione delle prove o la precisazione delle domande: conseguenze
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 17685 del 31 maggio 2022, la seconda sezione
civile della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni fondamentali aspetti in
tema di facoltà difensive nel processo civile.
È opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del
giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà
difensive di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., è tutt’altro che pacifico nella
giurisprudenza di legittimità.
Si è di recente affermato che, in forza del combinato
disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c.,
in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la
trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di
concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al
giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni
ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme,
comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in
contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del
processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione
immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass. 4767/2016; Cass.
8287/2017; Cass. 7474/2017).
In ogni caso, respinta in primo grado la richiesta di concessione dei termini per la formulazione delle prove o la precisazione delle domande, l’eventuale illegittimità di tale diniego onerava la parte di proporre in appello le allegazioni difensive e di introdurre le richieste istruttorie, data l’impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l’obbligo del giudice di pronunciare nel merito.
Difatti, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività non potute svolgere in primo grado (Cass. 9169/2008; Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019).
Riferimenti Normativi: