Diritto penale
Reati in generale
31 | 05 | 2022
La responsabilità del committente nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 21072 del 10 maggio 2022 (dep. 31 maggio 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in merito alla responsabilità del committente in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 90, commi 3 e 4, D.L.vo n. 81 del 9 aprile 2008, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
In tali casi, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti previsti dallo stesso decreto all’art. 98.
L'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori imposto al committente riveste, all'evidenza, fondamentale importanza in quanto il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 92, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
Quanto, ancora, alla responsabilità del committente la giurisprudenza ha chiarito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell'ambiente di lavoro grava sul committente, perché, inerendo all'ambiente di lavoro, non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all'impresa appaltatrice (Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2021, n. 5802; in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice, addetto all'autobetoniera, investito da una scarica elettrica in quanto il braccio del mezzo, manovrato con radiocomando da altro lavoratore dipendente della stessa impresa, era stato alzato sino a giungere in prossimità di un elettrodotto sovrastante il cantiere di proprietà del committente).
Inoltre, è stato precisato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza (Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2021, n. 26335).