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Diritto penale

Delitti

31 | 05 | 2022

Truffa contrattuale: momento consumativo

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 21250 del 29 marzo 2022 (dep. 31 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della cd. truffa contrattuale.

Nei contratti ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e i raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta (Cass. pen., sez. II, 23 giugno 2016, n. 29853).

La concreta individuazione degli elementi oggettivi del delitto in esame non può prescindere dal considerare il nesso di reciprocità tipico del contratto ad obbligazioni corrispettive, valorizzando lo squilibrio creato nel rapporto sinallagmatico dal mancato pagamento a fronte della controprestazione già adempiuta. E dunque, da un lato, il profitto dell'acquirente - che ha ricevuto i beni oggetto di compravendita - diventa ingiusto se e quando non viene adempiuta l'obbligazione di pagamento e, dall'altro, il venditore - che ha anche consegnato i beni venduti - subisce un danno patrimoniale se e quando non riceve il corrispettivo pattuito. In tal senso, la deminutio patrimonii subita dal soggetto passivo, non consiste soltanto nell'effetto traslativo della proprietà dei beni venduti o nella consegna degli stessi all'acquirente, ma anche - e soprattutto - nel mancato pagamento spettante a fronte dell'adempimento della propria prestazione.

Ed infatti, la potenziale lesione del patrimonio del venditore - che, truffato, ha concluso il contratto - diventa concreta al momento della consegna dei beni venduti, ma è resa effettiva e definitiva al momento del mancato pagamento: è soltanto in questa occasione che l'offesa al bene giuridico del patrimonio si realizza nella completa estensione e che il delitto raggiunge la massima gravità concreta.

In tal senso, quanto al tempus commissi delicti, è stato affermato che nell'ipotesi di truffa contrattuale il momento consumativo del reato non coincide con la consegna del bene da parte del venditore, vittima del reato, ma con il successivo inadempimento dell'agente - che rappresenta la fase conclusiva del delitto -, cioè con il momento in cui si verifica la definitiva perdita patrimoniale per il soggetto passivo (Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 1998, n. 8115).

Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di truffa contrattuale, la successiva inadempienza non costituisse un mero illecito civile, bensì la fase conclusiva dell'azione criminosa (Cass. pen., sez. II, 12 aprile 1983, n. 1220): consistendo, infatti, l'evento del reato nel conseguimento del profitto con altrui danno, tali elementi costitutivi della fattispecie legale sono inestricabilmente avvinti in modo da conferire un duplice aspetto ad un'unica realtà, la quale viene in essere con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo (Cass. pen., sez. II, 10 maggio 1983, n. 304), perdita per il venditore truffato non coincidente con la consegna dell'oggetto all'acquirente truffaldino, ma con la mancata percezione del prezzo pattuito, che per qualsiasi sopravvenuta ragione avrebbe potuto esser sempre pagato nei termini convenuti.

In conclusione, nell'ipotesi di truffa contrattuale derivante dal pagamento degli acquisti con assegni postdatati a fronte della cessione di merce, il momento consumativo del reato si realizza quando le somme non sono correttamente percepite perché gli assegni sono protestati ovvero sono rimasti impagati per assenza di fondi o irregolarità di firma.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 640 c.p.