Diritto penale
Reati in generale
20 | 07 | 2021
La continuazione tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile e altri commessi successivamente
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 27992 del 19 aprile 2019 (dep. 20 luglio
2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha indicato i
presupposti per l’operatività della continuazione nei confronti di chi, con più
azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche
in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, il riconoscimento della continuazione necessita di
una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali
l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità
spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità
e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della
commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno
nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare
la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino
comunque frutto di determinazione estemporanea (Cass. pen., sez. un., 18 maggio
2017, n. 28659); laddove, tuttavia, quest'ultima condizione non risulti, è parimenti
consolidato l'orientamento secondo cui l'identità del disegno criminoso è
apprezzabile anche in base alla constatazione di alcuni soltanto di tali
elementi indicatori, purché significativi (Cass. pen., sez. I, 13 novembre
2012, n. 11564; Cass. pen., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 8513).
A mente di un risalente – ma mai smentito – orientamento di
legittimità, poi, l'identità del disegno criminoso non consiste in una unità
dell'elemento volitivo, ma in una unità di ordine intellettivo, per effetto del
quale più reati sono riconducibili ad un programma unico, rivolto al raggiungimento
di un determinato fine: è sufficiente, dunque, che i singoli reati siano
individuati nelle loro linee essenziali e concepiti anche in termini di
eventualità, giacché il momento volitivo si pone, di volta in volta, nella
concreta realizzazione di ciascuno di essi.
L'accertamento di un primo reato, quindi, non vale di per sé
a "spezzare" l'eventuale sussistenza di un unico disegno criminoso
rispetto ad ulteriori, successive, condotte, potendo addirittura rientrare
nella preventiva rappresentazione del programma criminoso in termini di alta probabilità (Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 1993, n. 3353).
Nemmeno la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso ed esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, ecc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2019, n. 37832; Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 49868).
In materia di reato continuato, conclude la Suprema Corte, poiché l'unicità del disegno criminoso è costituita da una unità di ordine intellettivo – quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma – la continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile e altri commessi successivamente, dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso già concepito e in parte attuato.
Riferimenti Normativi: