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Diritto penale

Reati in generale

20 | 07 | 2021

La continuazione tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile e altri commessi successivamente

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 27992 del 19 aprile 2019 (dep. 20 luglio 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha indicato i presupposti per l’operatività della continuazione nei confronti di chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Cass. pen., sez. un., 18 maggio 2017, n. 28659); laddove, tuttavia, quest'ultima condizione non risulti, è parimenti consolidato l'orientamento secondo cui l'identità del disegno criminoso è apprezzabile anche in base alla constatazione di alcuni soltanto di tali elementi indicatori, purché significativi (Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2012, n. 11564; Cass. pen., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 8513).

A mente di un risalente – ma mai smentito – orientamento di legittimità, poi, l'identità del disegno criminoso non consiste in una unità dell'elemento volitivo, ma in una unità di ordine intellettivo, per effetto del quale più reati sono riconducibili ad un programma unico, rivolto al raggiungimento di un determinato fine: è sufficiente, dunque, che i singoli reati siano individuati nelle loro linee essenziali e concepiti anche in termini di eventualità, giacché il momento volitivo si pone, di volta in volta, nella concreta realizzazione di ciascuno di essi.

L'accertamento di un primo reato, quindi, non vale di per sé a "spezzare" l'eventuale sussistenza di un unico disegno criminoso rispetto ad ulteriori, successive, condotte, potendo addirittura rientrare nella preventiva rappresentazione del programma criminoso in termini di alta probabilità (Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 1993, n. 3353).

Nemmeno la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso ed esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, ecc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2019, n. 37832; Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 49868). 

In materia di reato continuato, conclude la Suprema Corte, poiché l'unicità del disegno criminoso è costituita da una unità di ordine intellettivo – quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma – la continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile e altri commessi successivamente, dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso già concepito e in parte attuato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 81 c.p.