Diritto penale
Delitti
30 | 05 | 2022
Violazione degli obblighi di assistenza familiare e la nozione di «mezzi di sussistenza»
Riccardo Radi
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza del 28 aprile 2022, n. 21026, depositata il 30 maggio 2022, si è
soffermata sulla configurabilità dei reati previsti dagli artt. 570, comma 2,
c.p. e 570-bis c.p. e sui concetti di “mezzi di sussistenza” e di
“mantenimento” stabilendo che il genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza
al minore può evitare la condanna per violazione dell’art. 570, comma 2, c.p.
se dimostra che i figli non versano in stato di bisogno grazie al contributo
loro fornito dall’altro genitore.
Questo perché la nozione di “mezzi di sussistenza” ha un
ambito più circoscritto del concetto di mantenimento.
Ciò non esclude che possa comunque configurarsi il reato
previsto dall’art. 570-bis c.p., introdotto dal D.L.vo 21/2018 che è
ipotizzabile per la mera inosservanza dell’obbligazione civile, dunque per il
mancato pagamento dell’assegno stabilito in sede di separazione, divorzio o in
favore di figli nati fuori dal matrimonio.
I mezzi di sussistenza indicati dall’art. 570, comma 2, c.p.,
corrispondono alla nozione di quanto necessario per soddisfare le più
elementari esigenze di vita del beneficiario.
Deve ritenersi in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare che lo stato di bisogno dei minori si presuma e che tale presunzione possa essere superata attraverso la dimostrazione, necessariamente incombente sulla difesa stante l’inversione dell’onere della prova discendente dalla suddetta linea interpretativa, che lo stato di bisogno non sussista, evenienza questa che ben può configurarsi per effetto della condotta dell’altro genitore, ove questo provveda in via esclusiva a garantire il benessere e l’agiatezza della prole.
Da ciò consegue che, ove sia stato dimostrato che, malgrado l’inadempimento dell’imputato all’obbligo di contribuzione a suo carico nei confronti dei figli minori, costoro non versassero in stato di bisogno stante il mantenimento loro fornito dall’altro genitore tale da comprendere e superare l’approvvigionamento dei mezzi di sussistenza secondo l’accezione sopra delineata, non può reputarsi sussistente il reato ex art. 570, comma 2, n. 2 c.p., e ciò a differenza della fattispecie delittuosa di cui all’art. 570-bis c.p., introdotta dal D.L.vo 21/2018, in cui la condotta penalmente rilevante è integrata dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento, obbligo questo gravante sul genitore per effetto della determinazione giudiziale sull’«an» e sul «quantum debeatur» all’esito di un procedimento volto a mutare lo status familiare fondato sul coniugio, ovvero relativo alla regolamentazione degli obblighi nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337-bis c.c., indipendentemente dalla concorrente contribuzione dell’altro ai bisogni della prole, non essendo in tal caso lo stato di bisogno previsto quale elemento costitutivo del reato.
Riferimenti Normativi: