Diritto penale
30 | 05 | 2022
Associazione finalizzata al narcotraffico: il fornitore e il rivenditore abituali
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 21059 del 15 marzo 2022 (dep. 30 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo (ex multis Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2013, n. 51400).
Nello stesso solco giurisprudenziale si colloca poi la pronuncia con cui si è affermato che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste anche quando il vincolo associativo poggia sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore della sostanza e gli spacciatori, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2013, n. 6261).
Sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte.
Dunque, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale.
In definitiva, l'associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309, 9 ottobre 1990, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega il soggetto che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra, pertanto, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze dì cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (Cass. pen., sez. VI, 19 giugno 2013, n. 41612).
È stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2013, n. 51716).
Tuttavia, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede pur sempre la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Cass. pen., sez. VI, 21 novembre 2013, n. 50133, relativa ad un caso in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio un provvedimento cautelare personale in cui i gravi indizi di colpevolezza erano desunti da due sole conversazioni telefoniche concernenti la ricerca di "canali di rifornimento della droga" e la partecipazione ad uno specifico acquisto di sostanza stupefacente).
Riferimenti Normativi: