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Diritto processuale penale

Indagini preliminari

20 | 07 | 2021

Il provvedimento abnorme in caso di superamento dei limiti del potere di intervento del G.I.P. sull'esercizio dell'azione penale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 28077 del 26 maggio 2021 (dep. 20 luglio 2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato i limiti del potere di intervento del giudice per le indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale superati i quali il provvedimento deve considerarsi abnorme.

La categoria dell’abnormità – originariamente elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in correlazione al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione – ricomprende tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non essere inquadrabili negli schemi tipici normativi: deve ritenersi abnorme, in particolare, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, tuttavia, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass. pen., sez. un., 10 dicembre 1997, n.17).

Le Sezioni Unite della Corte hanno anche operato una distinzione tra l'abnormità strutturale, che si ha nel caso di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto) e abnormità funzionale, in ipotesi di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo (Cass. pen., sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957).

Per ciò che riguarda nello specifico il contenuto del potere di intervento del G.I.P. sull'esercizio dell'azione penale, sulla questione è anche intervenuta, in passato, la Corte costituzionale che – nel delineare i confini dei poteri del giudice delle indagini preliminari e del pubblico ministero, alla luce del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e della attribuzione della titolarità del suo esercizio al pubblico ministero, nel dichiarare infondate le questioni sottopostele – ha affermato che il giudice non può sostituirsi al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, nel senso che non può ordinare la formulazione dell'imputazione nei confronti di soggetti mai iscritti nel registro delle notizie di reato o, se iscritti, non può ordinare l'imputazione coatta in ordine a reati diversi da quelli iscritti nel registro ex art. 335 c.p.p. perché ciò significherebbe esautorare il pubblico ministero dai suoi compiti istituzionali (esercizio obbligatorio dell'azione penale), ma ha riconosciuto in capo al giudice il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale con la conseguente possibilità in capo a questi di atti di impulso in modo che il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale si svolga in conformità al principio dell'obbligatorietà che la regge (art. 112 Cost.), senza essere vincolato dalle differenze qualitative sottese ai diversi tipi di archiviazione e senza essere vincolato né dal petitum né dalla causa petendi, potendo esercitare i poteri di impulso con riferimento all'indagine nella sua integralità, così come risulta dal fascicolo del pubblico ministero, potendo richiedere l'espletamento di ulteriori indagini non solo con riferimento ai soggetti iscritti nel registro ex art. 335 c.p.p. e non soltanto in ordine ai reati per i quali si procede, pure essi iscritti, ma anche con riguardo ad altri reati e ad altri soggetti (Corte Cost., 28 gennaio 1991, n. 88).

Nel procedimento di archiviazione, quindi, costituisce atto abnorme, esorbitando dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2013, n. 4319). 

Tale principio, conclude la Suprema Corte, trova applicazione anche nel caso in cui – a fronte di una richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nei confronti di una persona giuridica iscritta nel registro degli indagati – il G.I.P. abbia disposto l'imputazione coatta a carico delle persone fisiche, organiche alla stessa persona giuridica, ma mai iscritte nel registro degli indagati.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 112 Cost.
  • Art. 335 c.p.p.