Diritto processuale penale
Giudizio
20 | 07 | 2021
Il processo “in absentia” e il superamento del sistema di conoscenza legale alla base del processo contumaciale
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 28084 del 27 maggio 2021 (dep. 20 luglio
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni
principi fondamentali in tema di processo in absentia.
A seguito delle modifiche operate dalla L. 28 aprile 2014, n.
67 (art. 11, comma 6), il processo in assenza, sia nel caso di
legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis c.p.p.
sia nel caso della rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p., norma
abrogata dalla L. 23 giugno 2017, n. 203, art. 1, comma 70, che con il comma
successivo ha introdotto l'art. 629-bis stesso codice), ruota attorno alla incolpevole mancata
conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento o del
processo.
Nel complessivo sistema delineato dal legislatore – che ha
soppresso le disposizioni del codice che consentivano il processo contumaciale
allo scopo di adeguare l'ordinamento italiano alla normativa internazionale e
di evitare ulteriori condanne dell'Italia da parte della Corte EDU –, risulta
evidente come la celebrazione del “processo in assenza” sia consentita quando
vi è la certezza che l'imputato abbia conoscenza del processo (ovvero alla
stessa si sia volontariamente sottratto); in caso contrario, ai sensi dell'art.
420-quater c.p.p., il giudice deve disporre la notifica personalmente ad
opera della polizia giudiziaria e, se la notifica non risulta possibile, disporre
con ordinanza la sospensione del processo. La norma, quindi, dimostra come il
sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza.
In materia sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali – indagando sulla natura degli indici di conoscenza del processo definiti dall'art. 420-bis c.p.p. ai fini della dichiarazione di assenza (l'elezione di domicilio, l'applicazione di misure precautelari o la sottoposizione a misura cautelare o la nomina di un difensore di fiducia) – hanno negato che trattasi di presunzioni assolute di conoscenza (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2019, n. 23948). Secondo il ragionamento del massimo Consesso, infatti, se i richiamati indici di conoscenza venissero interpretati come presunzioni assolute di conoscenza del processo, tale interpretazione si porrebbe in contrasto con le disposizioni convenzionali come interpretate dalla Corte Edu.
La riforma del 2014 si pone, invero, secondo la Corte, in
dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività
della partecipazione al processo, definitivamente superando il processo in
contumacia e introducendo il processo in assenza volontaria dell'imputato.
Nell'ottica delle citate Sezioni Unite, gli indici di
conoscenza genericamente indicati nell'art. 420-bis c.p.p. vanno
interpretati secondo la loro funzione: l'interpretazione della dichiarazione o
elezione di domicilio deve tenere conto del fatto che via sia un effettivo
rapporto professionale e di informazione tra l'assistito e il difensore; così
come l'ipotesi dell'arresto in flagranza deve tener conto del fatto che via sia
la formalizzazione dell'attività di polizia giudiziaria con la consegna al
giudice; e ancora l'applicazione della misura cautelare fa riferimento al caso
in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare che prevede il
contatto col giudice e la contestazione degli addebiti; infine, la nomina del
difensore di fiducia va letta nel senso di effettività, come nomina accettata.
Nel quadro così sommariamente delineato, emerge come il diritto vivente abbia segnato il definitivo superamento del sistema di conoscenza legale, posto a fondamento del processo contumaciale, in favore della effettiva consapevolezza dell'esistenza del procedimento, accertata mediante indicatori dotati di effettiva attitudine dimostrativa e senza il ricorso a meccanismi presuntivi.
La Suprema Corte, su tali premesse, ha ritenuto affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la sentenza emessa dal giudice di merito che abbia proceduto in assenza dell'imputato senza avere accertato la conoscenza da parte del medesimo del processo a suo carico, in mancanza della prova di rapporti con il difensore d' ufficio ovvero di fiducia, al quale siano stati notificati tutti gli atti del procedimento.
Riferimenti Normativi: