Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
24 | 05 | 2022
Giudizio abbreviato: l’utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato
Paolo Emilio De Simone
Con la sentenza n. 20213 dell’8 febbraio 2022 (depositata il
24 maggio 2022) la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha avuto
occasione di perimetrare i limiti entro i quali, nell’ambito della decisione
assunta con le forme del giudizio abbreviato, il giudice del merito può fare
uso dei verbali di spontanee dichiarazioni rese dal coimputato.
Dopo aver apprezzato l’effettiva spontaneità delle
dichiarazioni raccolte dal coimputato, il giudice del merito può senza dubbio
utilizzare tali dichiarazioni anche nei confronti dell’imputato, atteso che
nell’ambito del giudizio abbreviato non è affatto di ostacolo il disposto di
cui all’art. 350, VII comma, c.p.p.: anzi, proprio il tenore letterale di tale
norma – che individua limiti all’utilizzabilità di esse in dibattimento –
autorizza tale estensione. In proposito, giova richiamare il consolidato
indirizzo di legittimità che, pur con diverse sfumature e precisazioni, appare
costante nell’affermazione essenziale, secondo cui sono probatoriamente
utilizzabili nel giudizio abbreviato – ma in generale nei riti a prova
contratta – le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia
giudiziaria con atto ritualmente sottoscritto dai dichiaranti, perché l'art.
350, comma 7, c.p.p. ne limita
l’inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (cfr. Cass. pen., sez. V, 19
gennaio 2010, n. 18064; sez. V, 16 febbraio 2017, n. 13917; sez. II, 3 aprile
2017, n. 26246; sez. I,’8 novembre 2019, n. 15197; sez. III, 8 gennaio 2020, n.
9354; sez. IV, 27 ottobre 2020, n. 2124). Naturalmente, deve emergere dagli
atti con chiarezza che l’indagato abbia effettivamente scelto di rendere tali
dichiarazioni liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione,
atteso che le dichiarazioni "sollecitate", rese dall’indagato
nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di garanzie, a differenza di quelle
"spontanee", non sono in alcun modo utilizzabili (cfr. Cass. pen.
sez. II, 12 gennaio 2017, n.3930; sez. V, 1° febbraio 2018 n. 18048; sez. II, 3
aprile 2017 n. 26246; sez. I, 8 novembre 2019, n. 15197; sez. III, 3 aprile
2019, n. 20466).
L’indirizzo di legittimità in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nel rito abbreviato, peraltro, è frutto dell’elaborazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2000, n. 16), secondo cui il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita sulla base degli atti di indagine già acquisiti, rinunciando a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio, che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento"; tuttavia, tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio; ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l’inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte "secundum legem", ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l’art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all’art. 514 c.p.p. (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell’inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.
Interpretando i suddetti principi è stato condivisibilmente affermato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rientra nella categoria c.d. "fisiologica", poiché tali dichiarazioni possono, comunque, essere utilizzate per le contestazioni in caso di esame dibattimentale in contraddittorio di colui che le ha rese. Se il chiamato in correità o in reità, richiedendo il giudizio abbreviato, rinunzia al dibattimento e, quindi, all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee a suo carico, non si comprende perché queste dovrebbero essere inutilizzabili, tanto più che, spontaneamente o su contestazione, avrebbero potuto essere reiterate in dibattimento (cfr. Cass. pen., sez. II, 29 novembre 2011, n. 44874).
Riferimenti Normativi: