Diritto penale
Delitti
19 | 05 | 2022
Nei maltrattamenti in famiglia la violenza psicologica o economica rileva al pari di quella fisica
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 19847 del 22 aprile 2022, depositata il 19
maggio 2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha offerto
importanti chiarimenti sugli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti
in famiglia.
Costituisce ormai orientamento pacifico della giurisprudenza
di legittimità quello secondo il quale il reato previsto dall'art. 572 c.p., è
integrato allorché siano compiuti più atti, delittuosi o meno, di natura
vessatoria tali da determinare sofferenze fisiche o morali (Cass. pen., sez. VI,
12 giugno 2018, n. 3253; Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2019, n. 45309; Cass.
pen., sez. VI, 10 marzo 2013, n. 13422).
Il sostrato normativo sovranazionale su cui si fonda detta
interpretazione, che non richiede l'illiceità in sé dei singoli episodi, già
puntualmente richiamato e approfondito dalla sentenza delle Sezioni Unite
(sent. 20 gennaio 2016, n. 10959), è dato innanzitutto dalla Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul),
ratificata senza riserve con L. 27 giugno 2013, n. 77, da ritenere il più
importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro
normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che,
nel suo Preambolo, richiamandone "la natura strutturale" la qualifica
come "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne
sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini".
Attraverso questa chiave di lettura, dal respiro più ampio,
per cui il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce
"un diritto umano" (art. 3 della Convenzione), diventa inammissibile
l'interpretazione limitativa e ridimensionante di confinare il reato di cui
all'art. 572 c.p., ai soli casi in cui vi siano continuative forme di violenza
fisica, omettendo del tutto la valutazione di forme ancor più pregnanti, ma
meno visibili, come la violenza psicologica o la violenza economica.
D'altra parte è stata proprio la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata del delitto in esame, fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ad avere evitato l'obbligo dello Stato di adeguare il nostro ordinamento alla Convenzione di Istanbul per perseguire la violenza nei confronti delle donne in contesto familiare. In questi termini si è espresso lo stesso Grevio (Gruppo di esperte del Consiglio d'Europa incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri che la hanno sottoscritta) che nel primo Rapporto sull'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia (presentato il 13 gennaio 2020), a legislazione sostanzialmente invariata sul punto (visto che l'art. 572 c.p., aldilà di specifici interventi, nella descrizione della condotta risale al 1930), ha valutato positivamente che la violenza domestica, la cui definizione e descrizione non compare nel codice penale, sia intesa, in linea con le norme convenzionali ratificate, come l'insieme di comportamenti vessatori che, pur singolarmente considerati, possono anche non costituire reato, senza dunque richiedere la reiterazione di atti di violenza (tra le altre Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2016, n. 13422; Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 44700). Infatti, ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in una quadro di insieme e non parcellizzato della relazione tra autore e vittima, è che gli atti coercitivi, anche solo minacciati, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico), siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà e autodeterminazione, anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, fino a ridurla ad essere, anche solo in parte, non più una persona, ma uno strumento di soddisfacimento di desideri e bisogni, di qualsiasi natura, del maltrattante.
Quanto all’elemento soggettivo, per ritenere integrato il dolo non è necessario comprovare la volontà di programmare una pluralità di atti idonei a cagionare sofferenze fisiche o morali, ma basta la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima e la sua dignità (Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2020, n. 13013; Cass. pen., sez. VI, 4 luglio 2019, n. 12196; Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2014, n. 15146). Il dolo, nel delitto in esame, non è provato dal livello di prostrazione procurato in chi subisce la condotta, anche perché questo cambia a seconda della sua personalità oltre che del tipo o del tempo del maltrattamento subito. Ciò che, invece, costituisce oggetto dell'accertamento circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è la volontà dell'autore di piegare e sottomettere la persona offesa, negandole libertà e dignità, affermando la propria posizione di incontrastato dominio proprio attraverso le condotte maltrattanti; cosicché l'eventuale condotta della vittima, reattiva o passiva, diventa del tutto irrilevante ed utile, al più, a fini descrittivi o sintomatici.
Riferimenti Normativi: