Diritto penale
Delitti
27 | 05 | 2022
Occupazione di edifici altrui: i limiti di operatività dello stato di necessità
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 20675 del 13 maggio 2022 (dep. 27 maggio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha vagliato la compatibilità tra la causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p.
In merito al reato ex art. 633 c.p., la giurisprudenza ha chiarito che la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione; nel caso in cui l'occupazione si protragga nei tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Cass. pen., sez. II, 27 marzo 2019, n. 29567). È stato precisato, inoltre, che in tema di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, il versamento all'ente pubblico proprietario dell'immobile dell'indennità di occupazione ovvero il rilascio all'imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d'abitazione l'immobile occupato e l'allaccio delle utenze domestiche non escludono la sussistenza del reato, già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile occupazione (Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2019, n. 3436).
Quanto, invece, allo stato di necessità, ai sensi dell’art. 54 c.p., non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
L’”attualità” del pericolo presuppone che, nel momento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. pen., sez. III, 2 marzo 1981, n. 3310). Tale requisito, per argumentum a contrario, esclude, in linea di massima, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe un'inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (rectius: imminente), bensì permanente proprio perché l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta e immediata necessità "di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" - necessariamente è destinata a prolungarsi nel tempo.
Nel caso in cui venga in rilievo il diritto di proprietà un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p. alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale (Cass. pen., sez. II, 27 giugno 2007, n. 35580; Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2007, n. 37139).
Da ciò ne deriva che lo stato di necessità, nella specifica e limitata ipotesi dell'occupazione di beni altrui, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen., sez. II, 26 marzo 2015, n. 28067).
Riferimenti Normativi: