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Tributario

20 | 07 | 2021

La notifica degli atti tributari: la raccomandata c.d. informativa

Valerio de Gioia

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20736 del 20 luglio 2021, ha offerto preziose indicazioni in ordina alla prova del perfezionamento della notifica eseguita a mezzo posta degli atti tributari.

Va innanzitutto detto che, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è, ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell'emenda dell'art. 6, L. n. 890 del 1982 introdotta dall'art. 1, comma 97-bis, lett. e della L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della L. n. 205 del 2017), il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele in quanto contenente tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa quella afferente al soggetto che ha ricevuto l'atto (Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2018, n. 14574; Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2551; Cass. civ., sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22348), né il nominativo del soggetto che ha ricevuto l'atto notificando, purché il giudice, attraverso le indicazioni in esso contenute, sia posto nelle condizioni di verificare in quali esatti termini e, nel caso, a mani di quale soggetto, il recapito dell'atto si sia perfezionato (in tal senso, Cass. civ., sez. III, 2551/2019, cit.), atteso che la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto, si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica e che incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate (Cass. civ., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27587).

Peraltro, tale duplicato, alla medesima stregua dell'originale ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto a proporre querela di falso nei confronti di detto atto (Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2018, n. 14574; Cass. civ., sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22348). 

Quanto alla raccomandata c.d. "informativa", va innanzitutto premesso come l'art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle imposte sui redditi, a sua volta menzionato dalla normativa in materia di imposte indirette e di riscossione (così come del resto nell'art. 16, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di processo tributario, salva la disposizione di cui all'art. 17), nel rinviare alle norme processualcivilistiche attraverso il richiamo agli artt. 137 c.p.c. e ss., ad eccezione degli artt. 142, 143, 146, 150 e 151, non applicabili in ragione della specificità della materia, e salve le regole e gli adattamenti in esso previsti, consenta di ritenere operante anche per gli atti sostanziali l'art. 149 c.p.c. in tema di notificazioni mezzo del servizio postale, integrato dalle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, il cui art. 14 regola la notifica degli atti tributari sostanziali e della riscossione. Tale rinvio fa salve, come si è detto, alcune deroghe, tra le quali spiccano sia quella sancita dall'art. 14, primo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall'art. 20, L. 8 maggio 1998, n. 146, secondo cui la notifica deve essere eseguita, in via preferenziale, direttamente dagli Uffici a mezzo del servizio postale e soltanto in via residuale, quando la prima risulti impossibile attraverso i canoni ordinari della notificazione, attraverso l'intermediazione dell'agente notificatore, come da regola generale, sia quella che, accanto alla tradizionale figura dell'ufficiale giudiziario, annovera, tra i soggetti che fungono da intermediari nell'attività informativa degli atti recettizi dell'Amministrazione finanziaria, i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'ufficio finanziario di appartenenza, i quali soli, alla stregua della lettura combinata delle norme processualcivilistiche e di quelle speciali, possono avvalersi del procedimento notificatorio tributario, essendo invece l'ufficiale giudiziario tenuto al rispetto dei principi del codice di procedura civile.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 8, d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
  • Art. 14, L. 20 novembre 1982, n. 890,
  • Art. 16, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546
  • Art. 20, L. 8 maggio 1998, n. 146
  • Art. 137 c.p.c.
  • Art. 142 c.p.c.
  • Art. 143 c.p.c.
  • Art. 146 c.p.c.
  • Art. 149 c.p.c.
  • Art. 150 c.p.c.
  • Art. 151 c.p.c.
  • Art. 2700 c.c.