Diritto processuale penale
26 | 05 | 2022
Confisca di prevenzione: le Sezioni Unite sulla «prova nuova» rilevante ai fini della revocazione della misura
Giulia Faillaci
Con informazione provvisoria n. 9 del 26 maggio 2022, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno reso noto di aver enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.”
In tema di revocazione della confisca ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo n. 159 del 6 settembre 2011, era infatti sotto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di ricomprendere nella nozione di «prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento» anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale.
Vi sono alcune pronunce che, con un'interpretazione restrittiva del concetto di "novità", qualificano come "nuove", e dunque rilevanti ai fini della revoca della misura di prevenzione della confisca, solo le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludendo quelle deducibili ma, per qualsiasi motivo, non dedotte nell'ambito dello stesso.
In tale orientamento si colloca Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 2012, n. 11818, che in motivazione ha puntualizzato come soltanto interpretando in questi termini il concetto di "novità", l'istituto della revocazione del provvedimento di confisca di prevenzione, affetto da invalidità genetica e che abbia acquisito forza di cosa giudicata, da un lato diviene lo strumento attraverso il quale rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario In cui è incorso il giudice nel provvedere emanando un provvedimento ingiusto, e, dall'altro evita di trasformarsi in un mezzo attraverso il quale operare una rivalutazione di elementi già considerati oppure non considerati in quanto non dedotti, seppur deducibili.
Vi sono poi ulteriori pronunce che trovano parimenti posto nell'ambito del filone interpretativo in esame, che meritano di essere segnalate a parte perché hanno affrontato il tema aggiungendo ulteriori argomenti interpretativi a sostegno della esegesi restrittiva.
Tali tesi, nel ribadire che la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione "ex tunc", è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del relativo procedimento e non anche quella deducibile, ma, per qualsiasi motivo, non dedotta, hanno sottolineato come ciò sia desumibile, tra l'altro, dalla previsione di un termine di decadenza per la proposizione della richiesta di revoca, che delimita l'ambito temporale di ammissibilità dell'istituto e lo differenzia dal procedimento di revisione della condanna.
Ad una interpretazione più ampia del concetto di "novità" in esame, aderisce quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "prove nuove" sono non soltanto quelle sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione e non valutate dal giudice, essendosi formate dopo l'applicazione della misura, ma anche quelle che, seppur preesistenti alla conclusione del procedimento di prevenzione, sono state scoperte dopo che il provvedimento di confisca è divenuto definitivo.
In tale ambito si collocano alcune le sentenze della Seconda Sezione, secondo cui in tema di confisca di prevenzione, di cui all'art. 28 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 129, sono prove sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento, rilevanti ai fini della revoca, anche quelle preesistenti ma non valutate nemmeno implicitamente, poiché scoperte dopo che la statuizione sulla confisca è divenuta definitiva (Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2020, n. 23928).
Riferimenti Normativi: