Diritto processuale penale
Impugnazione
24 | 05 | 2022
Parte civile: l’interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento per difetto di querela rimessa la questione alle Sezioni Unite
Riccardo Radi
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza
del 24 maggio 2022 (depositata in pari data), n. 20541, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione
relativa all’interesse della parte civile di proporre impugnazione avverso la
sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione
penale dovuta a difetto di querela.
Con la sentenza De Marco delle Sezioni Unite, si è stabilito
che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la
sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione
penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente
processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini
dell'azione civilistica (Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2012, n. 35599).
Tuttavia, la successiva Sezioni Unite Massaria, dopo avere
richiamato Cass. pen., sez. un., 11 luglio 2006, n. 25083, svolge una critica
rispetto all'argomento per il quale «la sempre salva possibilità per la parte
civile di percorrere comunque, una volta definita la "vicenda penale"
con esito di proscioglimento per ragioni di maturata prescrizione, la via
civile senza che da tale proscioglimento possano in essa derivare ripercussioni
negative, renderebbe per così dire "neutra" la declaratoria di estinzione
e, allo stesso tempo, recessivo qualunque interesse della parte ad insistere
nel perseguire, all'interno del giudizio penale, a mezzo di impugnazione, un
diverso, più favorevole, esito».
Esse, infatti, osservano che «osta tuttavia a un tale ragionamento
la considerazione che, se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la
possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico
percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio
penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione
che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo
penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si
tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella
indebita "amputazione" di una facoltà riconosciuta dallo stesso
legislatore; né può condividersi un ragionamento che, rispetto all'interesse a
che, con il mezzo di impugnazione, si possa ottenere un risultato più favorevole
rispetto a quello avutosi per effetto della decisione impugnata, privilegi,
fino a farla diventare esclusiva, la valutazione di elementi esterni a quelli
del raffronto, appunto, tra contenuto della decisione impugnata (che non sia
venuta, ovviamente, meno per altre ragioni) e contenuto della decisione che,
attraverso l'impugnazione, si intenda perseguire».
Questi esiti argomentativi, pur privi di un diretto confronto
con le conclusioni della sentenza Di Marco, esprimono un graduale e
condivisibile ripensamento da parte delle Sezioni Unite del significato
dell'interesse all'impugnazione della parte civile.
Del resto, anche le sezioni semplici hanno manifestato delle
perplessità sulla coerenza della sentenza appena citata con il quadro evolutivo
successivo.
Si è, ad es., ritenuto che sussista l'interesse della parte
civile ad impugnare la sentenza della corte di appello che, ribaltando la
sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'improcedibilità dell'azione
penale per difetto di querela (Cass. pen., sez. VI, 23 settembre 2021, n. 39537,
che si discosta dalle Sezioni Unite Di Marco, sottolineando il fatto che il
principio da queste ultime affermato andrebbe circoscritto alle ipotesi in cui,
essendo mancato un precedente accertamento sul fatto, la parte civile non
potrebbe trarre alcun vantaggio dall'impugnazione).
Pertanto, la sentenza Lo Turco appena citata, dopo avere
richiamato Sezioni Unite Guerra e Massaria, afferma che sussisteva, nel caso di
specie l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza tenuto conto: i)
dell'accertamento del fatto compiuto nel giudizio di primo grado all'esito del
quale l'imputato era stato condannato per tutti i reati in contestazione alla
pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte
civile; ii) del vantaggio conseguibile dalla parte civile attraverso il
ribaltamento della sentenza impugnata e l'accertamento, sia pure ai soli fini
civili, della responsabilità dell'imputato.
Senonché, il punto i) relativo all'accertamento del fatto operato dal giudice di primo grado è un profilo che pare eccentrico rispetto al percorso argomentativo delle Sezioni Unite Di Marco e comunque inidoneo a rilevare sul piano dell'interesse ad agire della parte civile, che finirebbe per dipendere dal mero dato accidentale che il giudice di primo grado abbia ritenuto sussistente la condizione di procedibilità; il punto ii) è comune a tutti i casi di sentenza di proscioglimento per difetto (ritenuto erroneo) della condizione di procedibilità. Così pure si è ritenuto che sussista l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di proscioglimento per difetto di querela a seguito della riqualificazione giuridica del fatto, allorché dalla diversa ed originaria contestazione, relativa ad un reato procedibile d'ufficio, derivi per la parte civile la possibilità di ottenere sia l'accertamento nel giudizio penale, con efficacia di giudicato, della responsabilità per fatto illecito dell'imputato, sia una differente quantificazione del danno da risarcire, tenuto conto della diversa gravità del reato e dell'entità del pregiudizio sofferto dalla vittima (Cass. pen., sez. II, 12 aprile 2019, n. 29323).
In siffatto contesto, poiché il Collegio, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, non condivide il principio giuridico enunciato dalla sentenza Di Marco, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1 -bis, c.p.p..