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Diritto processuale penale

Impugnazione

24 | 05 | 2022

Parte civile: l’interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento per difetto di querela rimessa la questione alle Sezioni Unite

Riccardo Radi

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 maggio 2022 (depositata in pari data), n. 20541, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all’interesse della parte civile di proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela.

Con la sentenza De Marco delle Sezioni Unite, si è stabilito che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2012, n. 35599).

Tuttavia, la successiva Sezioni Unite Massaria, dopo avere richiamato Cass. pen., sez. un., 11 luglio 2006, n. 25083, svolge una critica rispetto all'argomento per il quale «la sempre salva possibilità per la parte civile di percorrere comunque, una volta definita la "vicenda penale" con esito di proscioglimento per ragioni di maturata prescrizione, la via civile senza che da tale proscioglimento possano in essa derivare ripercussioni negative, renderebbe per così dire "neutra" la declaratoria di estinzione e, allo stesso tempo, recessivo qualunque interesse della parte ad insistere nel perseguire, all'interno del giudizio penale, a mezzo di impugnazione, un diverso, più favorevole, esito».

Esse, infatti, osservano che «osta tuttavia a un tale ragionamento la considerazione che, se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l'interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita "amputazione" di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore; né può condividersi un ragionamento che, rispetto all'interesse a che, con il mezzo di impugnazione, si possa ottenere un risultato più favorevole rispetto a quello avutosi per effetto della decisione impugnata, privilegi, fino a farla diventare esclusiva, la valutazione di elementi esterni a quelli del raffronto, appunto, tra contenuto della decisione impugnata (che non sia venuta, ovviamente, meno per altre ragioni) e contenuto della decisione che, attraverso l'impugnazione, si intenda perseguire».

Questi esiti argomentativi, pur privi di un diretto confronto con le conclusioni della sentenza Di Marco, esprimono un graduale e condivisibile ripensamento da parte delle Sezioni Unite del significato dell'interesse all'impugnazione della parte civile.

Del resto, anche le sezioni semplici hanno manifestato delle perplessità sulla coerenza della sentenza appena citata con il quadro evolutivo successivo.

Si è, ad es., ritenuto che sussista l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela (Cass. pen., sez. VI, 23 settembre 2021, n. 39537, che si discosta dalle Sezioni Unite Di Marco, sottolineando il fatto che il principio da queste ultime affermato andrebbe circoscritto alle ipotesi in cui, essendo mancato un precedente accertamento sul fatto, la parte civile non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'impugnazione).

Pertanto, la sentenza Lo Turco appena citata, dopo avere richiamato Sezioni Unite Guerra e Massaria, afferma che sussisteva, nel caso di specie l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza tenuto conto: i) dell'accertamento del fatto compiuto nel giudizio di primo grado all'esito del quale l'imputato era stato condannato per tutti i reati in contestazione alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile; ii) del vantaggio conseguibile dalla parte civile attraverso il ribaltamento della sentenza impugnata e l'accertamento, sia pure ai soli fini civili, della responsabilità dell'imputato.

Senonché, il punto i) relativo all'accertamento del fatto operato dal giudice di primo grado è un profilo che pare eccentrico rispetto al percorso argomentativo delle Sezioni Unite Di Marco e comunque inidoneo a rilevare sul piano dell'interesse ad agire della parte civile, che finirebbe per dipendere dal mero dato accidentale che il giudice di primo grado abbia ritenuto sussistente la condizione di procedibilità; il punto ii) è comune a tutti i casi di sentenza di proscioglimento per difetto (ritenuto erroneo) della condizione di procedibilità. Così pure si è ritenuto che sussista l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di proscioglimento per difetto di querela a seguito della riqualificazione giuridica del fatto, allorché dalla diversa ed originaria contestazione, relativa ad un reato procedibile d'ufficio, derivi per la parte civile la possibilità di ottenere sia l'accertamento nel giudizio penale, con efficacia di giudicato, della responsabilità per fatto illecito dell'imputato, sia una differente quantificazione del danno da risarcire, tenuto conto della diversa gravità del reato e dell'entità del pregiudizio sofferto dalla vittima (Cass. pen., sez. II, 12 aprile 2019, n. 29323).

In siffatto contesto, poiché il Collegio, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, non condivide il principio giuridico enunciato dalla sentenza Di Marco, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1 -bis, c.p.p..