Diritto penale
Reati in generale
26 | 05 | 2022
La responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 20559 del 24 marzo 2022 (dep. 26 maggio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento.
In materia, secondo la giurisprudenza tradizionale, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 all'«interesse» o al «vantaggio», sono: alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito; da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343).
Successive decisioni hanno precisato che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363).
Altra pronuncia ha osservato che la responsabilità amministrativa dell'ente derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi (Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697). Una ulteriore decisione, ancora, ha rilevato che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente (Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2021, n. 12149 ).
Sviluppando queste indicazioni, sembra ragionevole affermare che il criterio di imputazione del «vantaggio» può sussistere anche in relazione ad una singola condotta, quando il «vantaggio» è oggettivamente apprezzabile ed eziologicamente collegato a questa, e la medesima integra la realizzazione di una delle fattispecie di reato previste dal D.L.von. 231 del 2001 ed è riferibile ad una persona agente per conto dell'ente a norma dell'art. 5 del medesimo D.L.vo
Invero, si può rilevare che: -) il «vantaggio» deve discendere dalla commissione del reato, in quanto, a norma dell'art. 5, comma 1, D.L.vo n. 231 del 2001, «[I]'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio», ovviamente se rientranti nell'elenco di quelli specificamente previsti come idonei a fondare la responsabilità amministrativa di cui al D.L.vo cit.; la responsabilità dell'ente è ricollegata al singolo reato, come si desume dal dato testuale di numerose disposizioni del sistema di cui al D.L.vo n. 231 del 2001, quali, ad esempio, l'art. 6, comma 1, e l'art. 7, comma 1; -) non vi sono preclusioni normative od ontologiche di carattere generale alla possibilità di individuare un «vantaggio» per l'ente che derivi da un singolo reato tra quelli espressamente previsti dal D.L.vo 231 del 2001, sempre che lo stesso sia oggettivamente apprezzabile.