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Diritto processuale penale

26 | 05 | 2022

Responsabilità degli enti: la separazione delle posizioni processuali degli imputati

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 20559 del 24 marzo 2022 (dep. 26 maggio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la separazione delle posizioni processuali di alcuni degli imputati del reato presupposto per effetto della scelta di riti alternativi non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente né riduce l'ambito della cognizione giudiziale (Cass. pen., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49056).

A fondamento di questo principio, si premette che l'illecito da cui deriva la responsabilità a norma del D.L.vo n. 231 dell’8 giugno 2001 costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato è solo uno degli elementi, in concorso necessario con quelli costituiti dalla qualifica soggettiva della persona fisica che lo commette, siccome soggetto apicale o subordinato dell'ente, e dall'interesse o dal vantaggio per quest'ultimo. Si osserva quindi: «in ragione del carattere articolato e composito di tale fattispecie ascrittiva, nel processo nei confronti dell'ente la commissione del delitto presupposto dovrà essere verificata dal giudice di merito alla stregua della integrale contestazione dell'illecito dipendente da reato formulata nei confronti dell'ente e, pertanto, indipendentemente dalle legittime scelte processuali degli imputati che possano aver precluso la celebrazione del simultaneus processus nei confronti dei responsabili del reato e dell'ente per l'illecito ad esso collegato». Si sottolinea anzi: «la separazione delle posizioni di alcuni degli imputati originari per effetto della scelta di riti alternativi non incide, infatti, in alcun modo sulla originaria contestazione formulata nei confronti dell'ente, né tanto meno riduce l'ambito della cognizione giudiziale».

Il principio dell'autonomia della cognizione giudiziale, affermato per escludere che l'assoluzione di uno degli imputati del reato presupposto determini automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente, deve ritenersi applicabile anche quando uno o più imputati del reato presupposto vengano separatamente condannati nelle more del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al D.L.vo n. 231 del 2001.

In questo senso, infatti, importanti indicazioni sono desumibili dalle disposizioni in materia di efficacia di giudicato delle sentenze emesse dal giudice penale, cui spetta anche la cognizione della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Da un lato, in effetti, la disciplina contenuta nel D.L.vo n. 231 del 2001 mira ad assicurare il più possibile il c.d. simultaneus processus nei confronti dell'ente e dell'autore del reato di riferimento, ma nulla prevede con riguardo alla efficacia delle sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti di uno solo dei due soggetti.

Dall'altro, le disposizioni del codice di rito sul giudicato, applicabili anche al processo nei confronti degli enti, a norma dell'art. 34, D.L.vo n. 231 del 2001, attribuiscono alla sentenza penale irrevocabile di condanna una efficacia vincolante irretrattabile solo con riguardo a vicende diverse da quelle in esame, ed a soggetti che abbiano potuto esercitare pienamente il diritto di difesa all'interno del processo nel quale si è formato il giudicato. Precisamente, vanno richiamati a tal proposito gli artt. 651, 653 e 654 c.p.p.

A fondamento del principio dell'autonomia della cognizione giudiziale, in aggiunta alle indicazioni desumibili dal complesso delle disposizioni normative sopra citate, va anche richiamata una più generale ragione di ordine sistematico. Precisamente, la soluzione che esclude l'efficacia di giudicato nei confronti dell'ente alla pronuncia irrevocabile di condanna emessa separatamente a carico dell'autore del reato è suggerita anche dalla necessità di assicurare tanto all'ente quanto alla persona fisica la possibilità di esercitare tutte le facoltà rientranti nel loro diritto di difesa, senza subire ingiustificate limitazioni derivanti dalle scelte processuali dell'altro soggetto.

Riferimenti Normativi:

  • D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231